Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 62 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, in pendenza del giudizio, il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa azionata determini il venir meno dell’interesse alla decisione. Tale esito processuale non preclude la condanna alle spese della parte che abbia dato causa alla lite. Trova applicazione il principio della soccombenza virtuale: rileva la fondatezza dell’iniziale prospettazione dell’attore, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione. L’amministrazione che abbia atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento dovuto è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Il Fatto
Un pensionato ha adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, chiedendo il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44%, in applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con decorrenza indicata dal ricorrente e con interessi e rivalutazione. Prima del ricorso aveva presentato istanza all’INPS, rimasta senza risposta.
Costituendosi, l’Istituto ha rappresentato di aver riliquidato la pensione con provvedimento del 15.12.2025 e di aver corrisposto gli arretrati a decorrere dal rateo di marzo 2026, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con spese compensate. Il difensore del ricorrente, preso atto, ha chiesto un rinvio per verificare l’effettivo pagamento e, successivamente, ha confermato l’avvenuta riliquidazione, insistendo per la condanna dell’INPS alle spese in favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite. Essendo stata soddisfatta la pretesa azionata, non resta che prendere atto di tale sopravvenienza e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come del resto concordemente richiesto dalle parti.
La questione residua riguarda il regime delle spese. L’INPS ne aveva chiesto la compensazione; il ricorrente la condanna in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La Corte richiama il principio della soccombenza virtuale, che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato a più riprese: decisiva è la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione.
Su questa base il giudice osserva che dagli atti risulta documentato come l’Istituto previdenziale abbia atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto. L’inerzia serbata di fronte all’istanza stragiudiziale del pensionato costituisce il dato che giustifica la condanna.
Le spese di assistenza legale vengono pertanto liquidate in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, come da dispositivo, e quantificate in euro cinquecento. La decisione conferma che il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, pur determinando la cessazione del processo, non neutralizza la valutazione della condotta processuale della parte che ha reso necessario il ricorso.
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Nota della Redazione
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