Falsa dichiarazione del commissario di concorso sulle cause di incompatibilità (Cass. pen. Sez. V n. 31276 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all’art. 483 cod. pen. la condotta del componente di una commissione esaminatrice che sottoscriva la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità con i concorrenti, attestando il falso. La configurabilità del reato presuppone una specifica disposizione extrapenale che imponga l’obbligo dichiarativo e attribuisca all’atto la funzione di provare la verità dei fatti attestati: tale norma è individuata nell’art. 11, primo comma, del d.P.R. n. 487 del 1994, che richiama gli artt. 51 e 52 cod. proc. civ. L’abrogazione dell’art. 323 cod. pen. non incide sulla perdurante rilevanza penale della condotta, trattandosi di fattispecie strutturalmente distinta e a tutela di un bene giuridico diverso. La commensalità abituale rilevante ai fini dell’astensione non va intesa in senso materiale o formalistico, ma correlata ai rapporti caratterizzati da particolare frequenza, familiarità e reciproca fiducia.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. Gli si contestava di avere attestato falsamente, nell’autocertificazione allegata al verbale di una procedura selettiva per il conferimento di un incarico dirigenziale sanitario, che non sussistevano situazioni di incompatibilità con i candidati. Tra i concorrenti ammessi vi era, in realtà, il soggetto che era stato testimone alle sue nozze.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi: nullità del giudizio per illegittima dichiarazione di assenza; insussistenza dell’elemento oggettivo e violazione del principio di legalità per difetto di norma extrapenale integratrice; violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; incompatibilità logica con l’assoluzione del candidato; natura assertiva della motivazione sul dolo; illegittima ammissione della parte civile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto escluso la dedotta nullità: i difensori di fiducia avevano ricevuto il decreto di fissazione dell’udienza di appello e vi avevano partecipato senza eccezioni, svolgendo conclusioni nel merito. In tale situazione grava sull’imputato un onere di allegazione di elementi fattuali concreti idonei a rendere plausibile la mancata e incolpevole conoscenza del procedimento. Non è sufficiente la revoca dei difensori intervenuta dopo l’udienza, tanto più se l’imputato aveva conferito loro il mandato per impugnare.
Nel merito, la Corte ha individuato la fonte dell’obbligo dichiarativo nell’art. 11, primo comma, del d.P.R. n. 487 del 1994, che impone ai commissari di sottoscrivere la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ. Tale disposizione non si limita a richiamare il dovere di imparzialità, ma individua uno specifico obbligo funzionale a consentire la verifica preventiva della terzietà del giudizio valutativo. È richiamato il precedente Sez. V n. 856 del 2016, che, con riguardo all’art. 479 cod. pen., ha confermato la rilevanza giuridica dell’obbligo dichiarativo dei commissari.
La dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal ricorrente era quindi destinata a provare la verità dei fatti attestati, secondo il criterio delle Sezioni Unite n. 28 del 1999. Irrilevante il mancato richiamo, nel modulo, all’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, poiché la configurabilità del reato non dipende dall’avvertimento sulle conseguenze penali, ma dalla funzione probatoria dell’atto e dall’obbligo di veridicità.
Quanto alla commensalità abituale, la Corte ha chiarito che la causa di incompatibilità non va intesa in senso materiale, ma correlata all’esigenza di garantire l’effettiva imparzialità del soggetto chiamato a funzioni valutative. La scelta di una persona come testimone di nozze esprime, secondo l’id quod plerumque accidit, un rapporto personale di particolare fiducia; ad essa si affiancavano il protratto rapporto professionale, le comuni pubblicazioni scientifiche e i contatti telefonici mantenuti nel tempo.
La Corte ha poi escluso che l’abrogazione dell’art. 323 cod. pen. possa spiegare effetti: l’abolitio criminis va accertata mediante confronto strutturale tra fattispecie astratte (Sezioni Unite n. 25887 del 2003 e n. 24468 del 2009), e il disvalore del fatto risiede nella falsa attestazione, non nell’esercizio della funzione amministrativa. Infondati anche i rilievi sulla correlazione tra accusa e sentenza, sulla asserita incompatibilità logica con l’assoluzione del candidato e sul dolo, emergendo dallo stesso percorso difensivo la consapevolezza degli elementi taciuti. La parte civile è stata infine riconosciuta legittimata, stante la natura plurioffensiva dei delitti contro la fede pubblica.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 51 c.p.c. – Astensione del giudice
- Art. 52 c.p.c. – Ricusazione del giudice
- Art. 323 c.p. – Articolo abrogato dalla l. 9 agosto 2024, n. 114
- Art. 479 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico