Esclusione dell’aggravante mafiosa e persistenza delle esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. V n. 23640 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di proporzionalità e quello di adeguatezza impongono una costante verifica della perdurante idoneità della misura cautelare a fronteggiare le esigenze concretamente residue, secondo il criterio della minor compressione possibile della libertà personale. L’esclusione dell’aggravante mafiosa non elide di per sé il pericolo di reiterazione, ove il giudice del riesame dia conto delle ragioni del permanere dell’esigenza cautelare valorizzando la contiguità dell’indagato a circuiti criminali e la sua personalità. Il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando propone una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato all’indagato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con prescrizione di permanenza domiciliare notturna, per gravi indizi di concorso nel delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. aggravato ai sensi dell’art. 416-bis, comma 1, cod. pen. L’addebito riguardava l’intestazione fittizia di un’autovettura, finalizzata a dissimulare la proprietà sostanziale del bene in capo a un soggetto legato alla criminalità organizzata, per eludere le misure di prevenzione patrimoniali.

Il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale riforma, aveva escluso la circostanza aggravante mafiosa, confermando nel resto il provvedimento genetico. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata riformulazione del giudizio cautelare dopo l’esclusione dell’aggravante e l’individuazione ex novo, rispetto all’ordinanza genetica, del pericolo di inquinamento probatorio, oltre alla mancata fissazione del termine di efficacia della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso non fondato. Sul primo motivo, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio per cui proporzionalità e adeguatezza operano come parametri di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze del caso concreto, tanto al momento dell’adozione quanto per tutta la durata del provvedimento, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che permangano o residuino (Sez. II n. 10383 del 18.02.2022, Rv. 282758).

Nel caso concreto, secondo la Corte, l’ordinanza impugnata si è specificamente misurata con il profilo cautelare residuato dal ridimensionamento del quadro indiziario e contiene adeguata motivazione delle persistenti esigenze cautelari. In particolare, il pericolo di reiterazione non è stato ritenuto eliso dall’esclusione dell’aggravante mafiosa, essendo stata valorizzata la certa contiguità dell’indagato a circuiti malavitosi e la sua insofferenza alle regole del vivere civile.

Tale argomentazione è stata giudicata conforme ai criteri di sindacato sulla logicità della motivazione. La Corte ha ribadito che, in tema di misure cautelari, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. VI n. 5465 del 04.11.2020, dep. 2021, Rv. 280601).

I giudici hanno poi precisato che il sindacato ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione, sicché il ricorso che devolva il vizio di motivazione deve rivolgere le censure alla motivazione posta a fondamento della decisione, non alla valutazione probatoria sottesa (Sez. V n. 33139 del 28.09.2020, Rv. 280450). Alla luce degli elementi di personalità e della natura dei fatti, la Corte ha ritenuto ragionevole il giudizio espresso dal Tribunale sull’adeguatezza di una misura di tipo non custodiale.

Quanto al secondo motivo, i giudici lo hanno dichiarato inammissibile per carenza di interesse all’annullamento della misura con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio, esigenza recessiva rispetto al pericolo di reiterazione, non essendo quindi necessario apporre il termine. Il ricorrente non ha prospettato un interesse concreto all’eliminazione del periculum. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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