Il rifiuto dell’etilometro legittima la sospensione disciplinare militare nonostante la messa alla prova (TAR Lazio n. 12953 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di illeciti disciplinari dei militari, l’Amministrazione non è tenuta ad avviare l’azione disciplinare autonomamente rispetto al processo penale, ben potendo legittimamente attendere l’esito definitivo del giudizio prima di procedere. Il dies a quo per la decorrenza dei termini dell’azione disciplinare decorre dalla data di intervenuta conoscenza integrale della sentenza che conclude definitivamente il processo penale, e non dalla conoscenza “aliunde” dei fatti. Il positivo esito della messa alla prova non elide la consumazione del reato, ma incide solo sull’espiazione della pena, sicché i fatti accertati in sede penale mantengono piena rilevanza sul piano disciplinare. La sanzione disciplinare, ove proporzionata e motivata, non è illegittima per il solo fatto che il reato sia stato dichiarato estinto.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un controllo stradale del 2015, nel corso del quale un ufficiale dell’Esercito, alla guida di un veicolo, rifiutava di sottoporsi all’accertamento con etilometro richiesto dagli agenti della Polizia municipale, che avevano rilevato visibili sintomi di alterazione psicofisica. Per tale condotta l’ufficiale veniva sottoposto a processo penale, conclusosi con la messa alla prova e la declaratoria di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza, divenuta irrevocabile nel 2017. Solo nel 2022, acquisita agli atti la sentenza penale, l’Amministrazione militare avviava l’inchiesta formale, all’esito della quale veniva irrogata la sanzione di stato della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi tre. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR, deducendosi la violazione del principio di tempestività dell’azione disciplinare e l’illegittimo automatismo tra esito penale e sanzione disciplinare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, affrontando preliminarmente la questione della tempestività dell’azione disciplinare. In applicazione del principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 14/2022, il Collegio ha chiarito che il procedimento disciplinare deve essere instaurato o ripreso dalla data di intervenuta conoscenza integrale della sentenza che conclude definitivamente il processo penale. Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva acquisito ritualmente la sentenza solo nel novembre 2022, sicché l’azione disciplinare era tempestiva. Nessun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza che i fatti fossero noti all’Amministrazione da epoca antecedente, in quanto la scelta di attendere gli esiti penali rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, nella specie non indebitamente esercitata.
Nel merito, il Collegio ha escluso che l’esito positivo della messa alla prova potesse privare di rilievo disciplinare i fatti contestati. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 8822/2023, il TAR ha precisato che l’adozione della messa alla prova postula il sostanziale esercizio dell’azione penale e non elide la consumazione del reato, incidendo esclusivamente sull’espiazione della pena. Ne consegue che il positivo esperimento di tale istituto non equivale ad un accertamento di innocenza e non impedisce all’Amministrazione di considerare i fatti sul piano disciplinare.
Quanto alla proporzionalità, il Collegio ha rilevato che l’ufficiale non aveva contestato la verità dei fatti addebitati nel corso del procedimento disciplinare e che la sanzione, di durata pari a tre mesi, risultava adeguatamente motivata in relazione alla lesione del prestigio dell’Istituzione e al tradimento del giuramento prestato. La scelta sanzionatoria, frutto della discrezionalità amministrativa, non è risultata manifestamente erronea o irragionevole, sicché il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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