Silenzio inadempimento del Ministero sul riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero (TAR Lazio n. 14200 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione di un provvedimento espresso sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, oltre il termine di conclusione del procedimento, integra gli estremi del silenzio inadempimento. L’obbligo di provvedere sussiste per effetto della sola presentazione di una formale istanza e della scadenza del relativo termine, senza che occorra altra attività dell’interessato. Il termine per provvedere è quello di quattro mesi, desumibile dal combinato disposto dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, che prevede il termine di trenta giorni per la verifica di completezza della documentazione e quello di tre mesi per la decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente in Italia. L’Amministrazione non aveva concluso il procedimento entro il termine previsto. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza della domanda sulla base dell’orientamento consolidato del Tribunale. Il Collegio ha richiamato l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007, che individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti in altro Stato membro. Ha inoltre precisato che l’obbligo di provvedere sorge dalla presentazione dell’istanza e dalla scadenza del termine, senza necessità di ulteriori presupposti.
Nel caso di specie, entrambi i presupposti erano integrati: la domanda era stata presentata e l’Amministrazione non si era pronunciata, violando sia il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia il termine specifico di cui all’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per provvedere, elevabile a quattro in caso di richiesta di integrazioni. Il termine complessivo era decorso senza che fosse stato adottato il provvedimento finale.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, considerata la natura “di massa” dei procedimenti di riconoscimento. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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