Passaggio in giudicato e termine perentorio nell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 3984 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la mancata produzione della prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione non determina l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso. L’omissione, integrando una mera irregolarità, impone al giudice di assegnare alla parte un termine perentorio per la regolarizzazione, secondo il modulo procedimentale previsto dall’art. 114, comma 2, c.p.a.. Solo all’esito infruttuoso di tale adempimento il ricorso potrà essere dichiarato inammissibile.
Il Fatto
Un soggetto, agendo in proprio, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia al fine di ottenere l’esecuzione di alcune sentenze pronunciate dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali, con distrazione a favore del difensore ricorrente. Il Ministero si costituiva in giudizio. Nel depositare il ricorso, il ricorrente non allegava le attestazioni di passaggio in giudicato delle sentenze da ottemperare, limitandosi a produrre le mere domande di rilascio di tali attestazioni, nonostante la previsione di cui all’art. 114, comma 2, c.p.a. imponga il deposito in copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la produzione delle attestazioni di passaggio in giudicato costituisce un adempimento necessario ai fini della procedibilità del ricorso per ottemperanza. La circostanza che il ricorrente si fosse limitato a depositare le sole domande di rilascio delle attestazioni, senza l’esito delle stesse, è stata ritenuta una carenza documentale idonea a dar luogo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il giudice, tuttavia, ha escluso che tale omissione possa condurre a un’immediata definizione negativa del giudizio, senza che alla parte sia offerta la possibilità di sanare la propria posizione. Richiamando la scansione procedimentale dell’art. 114 c.p.a., il TAR ha valorizzato la necessità di garantire il contraddittorio e l’effettività della tutela, imponendo l’assegnazione di un termine per la regolarizzazione della documentazione mancante.
In applicazione di tali principi, il Collegio ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di giorni quarantacinque, decorrente dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza, per produrre in giudizio quanto richiesto, con espresso avvertimento che, in difetto, il ricorso potrà essere dichiarato inammissibile. La trattazione della causa è stata contestualmente rinviata alla camera di consiglio del 23 settembre 2026 per il prosieguo, riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.
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Nota della Redazione
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