Espropriazione e stato di abbandono: onere della prova sul proprietario (TAR Molise n. 371 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità di immobili qualificati come abbandonati, grava sul proprietario l’onere della prova circa lo stato di effettiva utilizzazione del bene, trattandosi di elemento nella sua disponibilità. Il principio dispositivo con metodo acquisitivo non opera quando gli elementi probatori risiedano nella sfera del ricorrente: in tal caso occorre allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa. La richiesta di CTU non vale a surrogare l’onere probatorio, potendo il giudice disporre la consulenza solo se indispensabile ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. proc. amm.. L’istruttoria amministrativa che ometta di valutare documentazione utile a escludere l’abbandono è illegittima limitatamente all’immobile cui quella documentazione si riferisce.

Il Fatto

Il Comune, con delibera consiliare, ha approvato un progetto di rigenerazione del centro storico finanziato nell’ambito del PNRR e, con successiva delibera, ha individuato immobili da ritenersi abbandonati, anche di proprietà privata, avviando il procedimento espropriativo ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 e consentendo ai proprietari di presentare osservazioni.

I proprietari hanno formulato osservazioni, corredate da documentazione fotografica e, per un alloggio, da utenze elettriche e idriche, deducendo che gli immobili non erano abbandonati. Il Comune ha respinto le osservazioni e, con la delibera impugnata, ha apposto il vincolo e dichiarato la pubblica utilità. I proprietari hanno chiesto l’annullamento in autotutela, ottenendo conferma delle determinazioni comunali, e hanno proposto ricorso, chiedendo anche una CTU sullo stato effettivo degli immobili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita l’oggetto del giudizio alle sole censure sull’attività istruttoria comunale e sulla valutazione dello stato di abbandono. Il ricorso è fondato limitatamente all’immobile per il quale la proprietaria aveva prodotto documentazione sulle utenze: il Comune non ha considerato tali documenti, che già di per sé inducono a escludere il supposto stato di abbandono. Su questo bene è intervenuta anche una successiva delibera consiliare di stralcio dall’elenco degli immobili da espropriare.

Quanto agli altri immobili, il Tribunale richiama l’art. 63, comma 1 e l’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., oltre al principio dell’art. 2697 cod. civ., e ricostruisce il principio dispositivo con metodo acquisitivo: al ricorrente è normalmente sufficiente un principio di prova, ma quando gli elementi risiedono nella disponibilità della parte privata occorre la prova piena. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 2672 del 26.04.2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 574 del 29.01.2018.

Nel caso concreto i ricorrenti non hanno assolto all’onere: le fotografie non sono corredate di punti di scatto né di riscontri planimetrici, e l’obiezione comunale è rimasta senza replica specifica. Il contratto di locazione non dimostra l’utilizzazione attuale del bene; la classificazione catastale in F/2 non è stata contestata. La relazione istruttoria depositata in esecuzione della sentenza non definitiva è rimasta priva di controdeduzioni e giova alla difesa comunale.

Il Collegio respinge infine la richiesta di CTU: l’adempimento dell’onere probatorio non può essere surrogato da una richiesta volta all’acquisizione integrale ex officio della prova, tanto più che la consulenza è disposta solo se indispensabile. Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con annullamento limitato all’immobile indicato e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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