Esproprio oltre la dichiarazione di pubblica utilità e nullità parziale del decreto (Cons. Stato n. 9890 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di esproprio che ricomprende aree eccedenti quelle indicate nella dichiarazione di pubblica utilità e nel piano particellare è nullo in parte qua, per difetto del presupposto che legittima l’acquisizione coattiva. Accertata la nullità parziale, non consegue automaticamente la restituzione: resta ferma la facoltà dell’amministrazione di scegliere tra la restituzione delle aree previa riduzione in pristino e l’adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. La domanda risarcitoria correlata all’esproprio illegittimo non è accoglibile in via automatica, dovendo essere verificato il pregiudizio e tenuto conto dell’indennizzo già conseguito. Il provvedimento di proroga del termine per il completamento delle procedure espropriative non richiede motivazione analitica, essendo sufficiente l’indicazione della necessità di maggiore tempo.

Il Fatto

I proprietari di un fondo agricolo impugnavano davanti al TAR Campania la proroga di ventiquattro mesi disposta dalla società concessionaria per l’ultimazione delle procedure espropriative, il successivo decreto di esproprio relativo alla realizzazione di uno svincolo autostradale e la richiesta di risarcimento del danno, anche secondo i criteri dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. In pendenza del giudizio interveniva la pronuncia della Corte di Cassazione che, rigettando il ricorso avverso la decisione della Corte d’Appello in sede di opposizione alla stima, aveva riconosciuto l’indennizzo parametrato all’intera superficie indicata nel decreto. I proprietari proponevano appello con sei motivi, contestando la motivazione della proroga, le garanzie partecipative, l’inclusione di maggiore superficie, ulteriori occupazioni senza titolo e il capo sulle spese.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Consiglio respinge l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, permanendo l’interesse a una pronuncia sulla nullità del decreto, e ritiene infondata la censura di violazione dell’art. 104 c.p.a. sui documenti depositati in appello dalla società subentrata alla concessionaria.

Nel merito, i primi due motivi sono respinti. La motivazione della proroga non è analitica ma non del tutto omessa: dà atto delle problematiche che hanno imposto modifiche ai lavori e della perizia di variante in corso, con riscontro negli atti, secondo il principio affermato in Cons. Stato n. 5520 del 2014. Quanto alla partecipazione, il collegio richiama Cons. Stato n. 3248 del 2016: deve verificarsi in concreto quale apporto il privato avrebbe potuto offrire, per evitare di attribuire rilievo meramente formale all’omessa comunicazione.

Il terzo motivo è parzialmente fondato. La verificazione accerta che il decreto ha ricompreso parti eccedenti la dichiarazione di pubblica utilità: ne deriva la nullità parziale del decreto, limitatamente a dette aree. La Corte precisa però che non scaturisce automaticamente la restituzione, permanendo la facoltà di scelta tra riduzione in pristino ed art. 42-bis.

Il quarto motivo è dichiarato infondato perché la domanda sulle ulteriori occupazioni è extra petita, non essendo stata oggetto del ricorso introduttivo. Il quinto motivo, di carattere risarcitorio, è respinto: manca la prova del pregiudizio e gli appellanti hanno già conseguito l’indennità in forza del giudicato sul giudizio di opposizione alla stima, dovendosi tenerne conto anche ai fini restitutori. Infine, il motivo sulle spese è respinto richiamando il potere discrezionale del giudice, insindacabile salvo manifesta irrazionalità (Cons. Stato n. 9791 del 2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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