Giudizio di ottemperanza e pagamento tardivo: cessazione della materia del contendere (TAR Abruzzo n. 330 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., può essere dichiarata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, con piena soddisfazione della pretesa sostanziale. Tale pronuncia si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che presuppone l’inutilità dell’accoglimento. La cessazione implica un accertamento nel merito della pretesa e la verifica dell’integrale satisfattività delle determinazioni sopravvenute dell’amministrazione. In mancanza di accordo delle parti, il giudice procede all’accertamento virtuale della fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, già parte di un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di un processo pensionistico, aveva ottenuto dalla Corte di Appello de L’Aquila un decreto decisorio che condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di una somma residua in suo favore e, in favore del procuratore antistatario, di un importo a titolo di rifusione delle spese. Il decreto, munito di formula esecutiva, era stato notificato più volte.
Trascorso invano il termine dopo l’invio dei moduli al Ministero dell’Economia e delle Finanze, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza al giudicato, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio sono sopravvenuti i decreti di pagamento delle somme dovute a entrambi i ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa sostanziale dei ricorrenti è stata completamente soddisfatta nelle more del giudizio. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto al pagamento di quanto disposto dal decreto decisorio, come attestato dalla stessa parte ricorrente con la nota depositata il 3 giugno 2024.
Accertata la piena satisfattività del pagamento, il Tribunale ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere. A sostegno richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui tale pronuncia presuppone che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite.
Il Collegio sottolinea la distinzione rispetto alla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.: la cessazione si caratterizza per il contenuto di accertamento nel merito della pretesa e per la piena soddisfazione offerta dalle successive determinazioni dell’amministrazione. Richiama inoltre il principio per cui, in mancanza di accordo delle parti, il giudice procede all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale dispone l’integrale compensazione, valorizzando il ritardo con cui i ricorrenti hanno inviato i moduli necessari per il pagamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il ricorso in ottemperanza si chiude dunque con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e con la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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