Termini VIA perentori non derogabili da criteri di priorità e disfunzioni interne (TAR Puglia n. 459 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori e non possono essere derogati in via amministrativa. L’esistenza di criteri di priorità nella trattazione delle istanze e il cospicuo carico di lavoro degli uffici non costituiscono cause giustificative dell’inerzia, potendo rilevare solo come eventuale esimente di responsabilità personale del funzionario. Il concerto del Ministero della cultura, nei procedimenti relativi a impianti su aree idonee, si atteggia a parere obbligatorio non vincolante ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021, con applicazione del meccanismo del silenzio assenso di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990. Integra pertanto silenzio-inadempimento censurabile la stasi della Commissione tecnica PNRR-PNIEC che impedisca l’adozione del provvedimento conclusivo.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 15 luglio 2022 istanza di avvio del procedimento di VIA di competenza statale per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 33,49 MW, da realizzarsi in Provincia di Bari. Il Ministero dell’ambiente ha comunicato la procedibilità dell’istanza il 2 febbraio 2023, avviando l’istruttoria affidata alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e la consultazione pubblica.
Chiusa la fase di consultazione senza osservazioni, la società ha sollecitato più volte l’Amministrazione e ha trasmesso documentazione integrativa, dalla quale risultava la localizzazione dell’impianto in area idonea ope legis ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater), del d.lgs. n. 199/2021. Non essendo intervenuto né il parere della Commissione né il provvedimento finale, la società ha agito per l’accertamento del silenzio e la condanna a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione dei termini procedimentali. L’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 li qualifica come perentori, e l’art. 3-bis del medesimo decreto impone che le norme ambientali siano derogate solo per dichiarazione espressa. La difesa erariale ha opposto l’esistenza di criteri di priorità legati alla potenza degli impianti e ai consumi territoriali, ma la tesi non regge: la stessa novella sui progetti prioritari ha precisato che la nuova disciplina non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale.
Il Collegio esclude rilievo anche al numero elevato di istanze in esame. Richiamando il Cons. Stato n. 9791/2024, osserva che, come non possono essere addotti ritardi imputabili all’amministrazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, così le disfunzioni organizzative interne non ostano alla conclusione tempestiva del procedimento e rilevano solo sul piano della responsabilità personale del funzionario.
Quanto al concerto del Ministero della cultura, il Tribunale ne colloca l’acquisizione in una fase successiva rispetto alla stasi lamentata, che riguarda a monte la mancata determinazione della Commissione PNRR-PNIEC. Nel merito, l’art. 25, comma 2-bis, del TUA fa salvo l’art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021, che qualifica il parere dell’autorità paesaggistica come obbligatorio ma non vincolante per gli impianti su aree idonee, con possibilità di provvedere decorso inutilmente il termine. Trova così applicazione il meccanismo del silenzio assenso tra amministrazioni di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990, la cui portata generale è stata affermata nel parere del Cons. Stato, Commissione speciale, n. 1640 del 2016.
Il Tribunale richiama infine i propri precedenti n. 1264/2024 e n. 500/2024, dai quali non ravvisa ragione di discostarsi. L’inerzia delle Amministrazioni è dunque censurabile; il ricorso è accolto, con ordine al MASE di determinarsi entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione. La nomina del commissario ad acta resta subordinata a istanza di parte e al perdurante inadempimento. Le spese sono compensate in ragione dell’elevata complessità dei procedimenti ambientali.
Nota della Redazione
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