Legittimazione del socio unico a impugnare la sentenza dopo la cancellazione della società (Cass. civ. Sez. 3 n. 22631 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che proponga impugnazione nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di chi è stato parte nel grado precedente, deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornire la prova delle circostanze che costituiscono il presupposto della successione nel processo ex art. 110 cod. proc. civ.. La mancanza di tale prova è rilevabile d’ufficio e determina l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase di gravame.
Nel caso di estinzione di una società per cancellazione dal registro delle imprese, la legittimazione ad impugnare la sentenza pronunciata nei confronti della società estinta è riconosciuta al socio succeduto, ma tale veste legittimante deve essere espressamente allegata e provata da chi propone il ricorso. L’evento estintivo e la qualità di successore non possono essere presunti o desunti da mere dichiarazioni del ricorrente, né da atti dei precedenti gradi di giudizio che non contengano utili informazioni sul punto.
Il Fatto
La società promittente venditrice di un immobile in costruzione agiva in giudizio contro la promissaria acquirente, ottenendo dal Tribunale la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare per proprio inadempimento, con condanna della promissaria al rilascio dell’immobile e al rimborso delle spese per migliorie. La società proponeva appello, sostenendo il diritto all’indennità di occupazione e contestando la debenza delle spese per migliorie.
La Corte d’Appello rigettava la domanda di indennità di occupazione, ma escludeva il diritto al rimborso delle spese per migliorie. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il socio unico e liquidatore della società, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, assumendo la propria qualità di successore ex lege nei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato in via preliminare la legittimazione attiva del ricorrente, rilevando che questi aveva proposto l’impugnazione dichiarandosi socio unico e liquidatore della società cancellata, ma senza allegare al ricorso alcuna documentazione comprovante l’avvenuta estinzione della società e la propria qualità di successore.
Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 9692 del 2013, la Corte ha precisato che l’estinzione della società determina un meccanismo di tipo successorio a favore del socio, ma tale veste legittimante non è automaticamente riconosciuta: il soggetto che agisce in tale qualità deve allegare e provare i presupposti della propria successione nel processo, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ..
La Corte ha ulteriormente chiarito che la mancanza di prova della legittimazione è rilevabile d’ufficio, in quanto concerne la regolare instaurazione del contraddittorio nella fase di impugnazione. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva prodotto né la visura camerale attestante la cancellazione della società, né documenti dimostrativi della propria qualità di socio unico e liquidatore fino alla data dell’evento estintivo.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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