Il tardivo pagamento del contributo non impedisce l’emersione (TAR Sardegna n. 647 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento del contributo forfettario di cui all’art. 103, comma 7, d.l. 34/2020, intervenuto dopo la presentazione dell’istanza ma prima dell’adozione del provvedimento finale, sana la carenza iniziale e impedisce la declaratoria di inammissibilità. Le cause di inammissibilità e di rigetto sono tipizzate dagli art. 103, commi 8, 9 e 10, d.l. 34/2020 e non contemplano il mero ritardo nel versamento. L’interpretazione che attribuisce rilievo sanzionatorio al ritardo è irragionevole e sproporzionata rispetto alla ratio della normativa e ai principi di leale collaborazione e di soccorso istruttorio di cui agli artt. 1 e 6 della legge n. 241/1990. Rileva, in senso contrario, soltanto il mancato pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente, datore di lavoro domestico, presentava in data 30 luglio 2020 istanza ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020 per concludere un contratto di lavoro subordinato con una cittadina straniera presente sul territorio nazionale. Il pagamento del contributo forfettario di 500,00 euro avveniva in data 11 giugno 2021, quindi in momento successivo alla presentazione della domanda.
L’Ispettorato Territoriale di Sassari, con provvedimento dell’8 febbraio 2022, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza, sul presupposto che il versamento dovesse precedere la presentazione della domanda. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sardegna, deducendo la violazione dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 103 d.l. 34/2020, e contestando che il ritardo potesse integrare una causa di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 103, commi 8, 9 e 10, d.l. 34/2020 elenca in modo analitico le cause di inammissibilità e di rigetto delle istanze di emersione. Tra queste non figura il ritardo nel versamento del contributo, ma soltanto il mancato pagamento.
Il TAR esamina il decreto interministeriale 27 maggio 2020, che all’art. 5, comma 1, lett. h) richiede l’indicazione della data della ricevuta di pagamento a pena di inammissibilità, e l’art. 8, comma 1, che impone la presentazione dell’istanza previo pagamento del contributo. La Corte non ritiene che da tali disposizioni possa desumersi un automatismo sanzionatorio per il versamento tardivo.
Assume rilievo decisivo la circostanza che il pagamento sia intervenuto prima dell’adozione del provvedimento finale. In tal modo l’evenienza posta a fondamento del diniego è venuta meno, e la fattispecie concreta non è più riconducibile all’ipotesi di mancato pagamento.
Il Collegio richiama la sentenza del T.A.R. Palermo n. 223/2022, invocata dalle amministrazioni resistenti, e ne circoscrive la portata alla diversa ipotesi del mancato pagamento. Sostiene, invece, che l’interpretazione estensiva del ritardo sarebbe irragionevole e sproporzionata rispetto alla ratio della normativa, e contraria ai principi di leale collaborazione e di soccorso istruttorio di cui agli artt. 1 e 6 della legge n. 241/1990, richiamando in tal senso le pronunce del T.A.R. Campania, sede Napoli, n. 1860/2023 e del T.A.R. Piemonte, n. 838/2025.
Il ricorso è pertanto accolto per il secondo motivo, assorbente, con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese sono compensate in ragione del complesso quadro normativo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.