Annullati gli ordini di introito per il canone demaniale: illegittima l’applicazione retroattiva dell’indice Istat sui canoni 2023-2025 (TAR Lazio n. 12368 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di canoni per le concessioni demaniali marittime, l’art. 6, comma 1, del d.l. n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 105/2025, che sostituisce l’indice Istat dei prezzi all’ingrosso con quello dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, ha natura innovativa e non di interpretazione autentica. Il decreto ministeriale di aggiornamento che, applicando retroattivamente tale parametro, recupera l’incremento del 25,15% già annullato con sentenza passata in giudicato è illegittimo. Il canone è dovuto per l’intera superficie concessa, con riferimento allo stato dei beni al momento del rilascio del titolo, senza che le opere realizzate dal concessionario in costanza di rapporto ne comportino l’esclusione.
Il Fatto
La società concessionaria di un’area demaniale marittima per la realizzazione e gestione di un approdo per il diporto nautico impugnava dinanzi al TAR Lazio gli ordini di introito con cui il Comune intimava il pagamento del canone per gli anni 2023, 2024 e 2025, nonché i relativi decreti ministeriali di aggiornamento delle misure unitarie e le circolari applicative. La ricorrente contestava la determinazione del canone sull’intera superficie concessa e l’utilizzo dell’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali in luogo di quello dei prezzi all’ingrosso previsto dall’art. 4 del d.l. n. 400/1993. Il ricorso era integrato da motivi aggiunti e sostenuto dall’intervento ad adiuvandum dell’associazione di categoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il motivo concernente la superficie imponibile, richiamando la sentenza passata in giudicato del TAR Toscana e la Corte cost. n. 29/2017 che, in interpretazione conforme dell’art. 1, comma 252, l. n. 296/2006, ha precisato che il canone è dovuto per tutte le aree date in concessione, a prescindere dalle opere realizzate dal concessionario. La realizzazione di infrastrutture incide solo sulla misura unitaria del canone, non sull’an. La censura è infondata perché l’amministrazione ha applicato i criteri legali allo stato dei beni esistente all’inizio del rapporto concessorio.
Il TAR ha invece accolto il motivo relativo all’aggiornamento del canone per l’anno 2023, già annullato con sentenza della Sezione n. 13/2025, e per l’anno 2024, caducato con sentenza n. 14196/2025, entrambe con effetti erga omnes.
Quanto all’anno 2025, il Collegio ha dichiarato illegittimo il d.m. del 18 settembre 2025, nella parte in cui non si è limitato ad applicare il nuovo parametro per il futuro, ma ha esteso i suoi effetti retroattivamente ai canoni 2023 e 2024. L’art. 6, comma 1, d.l. n. 73/2025 è stato qualificato come norma innovativa, non di interpretazione autentica, avendo sostituito un indice Istat con un altro sensibilmente diverso, rendendo così inefficace l’annullamento giurisdizionale dell’incremento del 25,15%.
Infine, il TAR ha dichiarato il difetto di competenza sul quarto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, concernente la declaratoria di inefficacia della s.c.i.a. e il diniego della riduzione del canone per i “Marina resort”, trattandosi di atti adottati da un’amministrazione con sede nella circoscrizione del TAR Toscana, non ravvisandosi i presupposti per la connessione.
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Nota della Redazione
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