Prevalenza della parte normativa sulla cartografia nel perimetro del parco archeologico (TAR Sicilia n. 3003 del 09.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di discrasia tra la parte normativa e la parte grafica di un decreto assessoriale di perimetrazione di un parco archeologico, prevale il dato testuale. La disposizione che individua le aree della zona omogenea C imponendone la perimetrazione coerentemente con le prescrizioni del piano paesaggistico d’ambito integra un vincolo di conformità che la cartografia allegata non può superare. È pertanto illegittimo il provvedimento di sospensione dei lavori che presupponga l’inserimento dell’area nel perimetro del parco in contrasto con tale previsione letterale. Il principio si raccorda al rapporto gerarchico tra strumenti di pianificazione, sancito dall’art. 145 del codice dei beni culturali, che riconosce prevalenza alle disposizioni del piano paesaggistico.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno in Siracusa, ottengono nel 2021 il permesso di costruire per una villa unifamiliare. Prima dell’avvio dei lavori trasmettono alla Soprintendenza la comunicazione prescritta dalle NTA del PRG comunale e, su richiesta informale, la relazione tecnico-descrittiva delle operazioni di scavo.
La Soprintendenza ordina quindi la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, sul presupposto che l’area ricada nella zona omogenea C del parco archeologico di Siracusa e che manchi la necessaria autorizzazione. I proprietari impugnano l’atto, contestando in via eventuale anche i decreti assessoriali di perimetrazione, di istituzione del parco e di approvazione del regolamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità delle censure rivolte contro il decreto di perimetrazione, risalente al 2014. L’eccezione è infondata. Richiamando l’orientamento secondo cui, in caso di contrasto tra parte normativa e parte grafica delle prescrizioni di piano, prevale la prima (Cons. Stato, Sez. IV, n. 49 del 2015; Sez. II, n. 5979 del 2019; Sez. II, n. 6285 del 2020), il TAR rileva che il dato testuale del decreto assessoriale era chiaro nel subordinare la perimetrazione alla coerenza con il piano paesaggistico.
I ricorrenti non potevano dunque avvedersi della lesività del decreto al momento della pubblicazione, perché essa scaturiva dalla sola cartografia allegata. Avendo legittimamente confidato nella parte dispositiva, le censure contro il decreto sono tempestive se proposte insieme all’impugnazione dell’atto di sospensione, direttamente lesivo.
Nel merito il ricorso è fondato. Il terreno non risulta individuato dal Piano Paesaggistico d’Ambito 17, adottato con D.A. n. 98 dell’1 febbraio 2012, come area di interesse archeologico e paesaggistico. Il suo inserimento a livello cartografico nella zona C del parco non può quindi dirsi coerente con il piano richiamato, come invece espressamente Pretende il decreto assessoriale.
La coerenza richiesta trova conferma nel rapporto gerarchico tra strumenti di pianificazione. L’art. 145 del codice dei beni culturali stabilisce che le disposizioni del piano paesaggistico sono sempre prevalenti sugli atti di pianificazione territoriale di settore. Ne consegue l’illegittimità del decreto nella parte in cui le tavole grafiche ricomprendono il terreno nel perimetro della zona C.
La fondatezza di tale profilo assorbe le ulteriori doglianze, procedimentali e sostanziali, in parte subordinate. Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati nei sensi e limiti di cui in motivazione, con condanna della Soprintendenza alle spese processuali.
Nota della Redazione
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