Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 497 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, notificata alle controparti nel termine previsto e non seguita da opposizione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm.. Il Collegio deve limitarsi a prendere atto della specifica volontà manifestata dalla parte con apposita dichiarazione depositata in giudizio, verificati i presupposti di legge. La declaratoria di estinzione prescinde dall’esame del merito dei motivi dedotti. La regolazione delle spese segue la concorde richiesta delle parti e la mancata opposizione delle controparti, con conseguente compensazione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato la nota comunale con cui il Comune di Cellatica ha negato l’approfondito controllo della SCIA richiesto e ha omesso di esaminare la compatibilità dell’attività socio-sanitaria svolta in una unità di offerta rispetto alle previsioni del Piano dei Servizi. Hanno chiesto, in via principale, l’annullamento di tale nota e dei controlli ivi richiamati e, in via subordinata, l’accertamento dell’obbligo del Comune di definire il procedimento avviato con le istanze presentate nel 2021, con nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia.

Si sono costituiti il Comune e la Cooperativa controinteressata. Nel corso del giudizio, in data 26 aprile 2024, i ricorrenti hanno notificato e depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum si è ridotto, per effetto della sopravvenuta dichiarazione di rinuncia, alla verifica dei presupposti per la declaratoria di estinzione del processo. Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente ha manifestato in modo specifico e inequivocabile la volontà di non proseguire il gravame mediante apposita dichiarazione depositata in giudizio.

Il Tribunale ha quindi verificato i presupposti individuati dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.: la notifica dell’atto di rinuncia alle controparti è avvenuta il 26 aprile 2024, dunque entro il termine previsto dalla disposizione richiamata, e le controparti non hanno espresso alcuna opposizione.

La Cooperativa di Bessimo, con memoria dell’8 maggio 2024, ha rappresentato di aderire e accettare l’intervenuta rinuncia a spese compensate. Il Comune di Cellatica, con nota del 29 maggio 2024, ha parimenti aderito alla rinuncia, sempre a spese compensate.

Su queste basi il Collegio ha dichiarato il giudizio estinto per intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., disponendo la compensazione delle spese in conformità alla concorde richiesta delle parti e all’assenza di opposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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