Variante PGT e perequazione estesa: legittimi masterplan dimostrativo e acquisizione aree esterne (TAR Lombardia n. 1538 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto una variante generale al PGT, la sopravvenuta approvazione di un nuovo strumento urbanistico sostitutivo determina l’improcedibilità della domanda di annullamento per difetto di interesse, permanendo tuttavia l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm.. Il masterplan che assolva a funzione meramente dimostrativa del coordinamento tra ambiti di trasformazione, senza sostituirsi né aggiungersi agli atti tipici di pianificazione, non viola il principio di tipicità degli atti amministrativi e non è per ciò solo inutile. Gli oneri di acquisizione e cessione di aree esterne all’ambito, imposti al lottizzante, trovano fondamento nella perequazione estesa di cui all’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005 e sono funzionali al raggiungimento dell’indice minimo di edificabilità. Spetta al Comune individuare le aree assimilabili a quelle di trasformazione; il vizio di disparità di trattamento in materia urbanistica non è configurabile per la naturale diversità dei fondi.

Il Fatto

La ricorrente, società proprietaria di un’area inserita dal previgente strumento urbanistico in un ambito di trasformazione, impugnava la deliberazione del Consiglio comunale con cui è stata approvata la variante generale al PGT. La nuova disciplina, pur confermando l’inserimento dell’area in un ambito di trasformazione e la destinazione residenziale, introduceva obblighi ritenuti più gravosi: l’acquisizione di aree esterne per realizzare una pista ciclabile e orti urbani da cedere al Comune, l’onere di presentare un masterplan preliminare al piano attuativo e un meccanismo di perequazione estesa.

Nelle more del giudizio, il Comune depositava la deliberazione con cui approvava il nuovo PGT, sostitutivo di quello impugnato, dandone prova dell’avvenuta pubblicazione. La ricorrente comunicava di mantenere interesse all’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di improcedibilità della domanda di annullamento: la ricorrente non potrebbe più trarre utilità dall’annullamento dell’atto, essendo questo sostituito dal sopravvenuto strumento urbanistico. Tuttavia, in ragione dell’interesse risarcitorio fatto valere ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., procede all’esame delle censure.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 31 del 2014, che imporrebbe la conservazione delle previsioni edificatorie vigenti, il Collegio rileva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179 del 16 luglio 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non consente ai comuni di apportare varianti che riducano le previsioni edificatorie, per contrasto con la sussidiarietà verticale ex art. 118 Cost. La tesi della ricorrente non è pertanto condivisibile. Infondata è anche la censura sull’impossibilità di rispettare il termine per i piani attuativi, poiché il sesto comma della stessa legge riferisce quel termine ai soli piani connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Sul masterplan, il Collegio esclude la violazione del principio di tipicità: l’atto ha unicamente funzione dimostrativa del coordinamento tra gli ambiti AT11 e AT12, la cui disciplina trova fonte esclusiva in atti tipici. La fattispecie si distingue dai precedenti in cui al masterplan era stata assegnata funzione di vero strumento di pianificazione (TAR Lombardia Milano, sez. II, 26 aprile 2017, n. 946; id. 22 luglio 2014, n. 1972). La mancanza di effetti vincolanti non ne determina l’inutilità.

Gli obblighi di acquisizione e cessione di aree esterne all’ambito trovano giustificazione nella perequazione estesa, disciplinata dall’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005: mediante l’indice territoriale identico e l’indice minimo fondiario, i titolari delle aree sfruttabili sono tenuti ad acquisire diritti edificatori. Gli oneri sono dunque funzionali al raggiungimento dell’indice minimo. Quanto alla pista ciclabile, non è dimostrato che l’obbligo sia aggiuntivo e non a scomputo oneri ex art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001.

La Corte esclude poi che le aree per orti e pista non possano essere sfruttate a fini perequativi: spetta al Comune individuare le aree assimilabili a quelle di trasformazione, e la ricorrente non ha indicato elementi contrari. I modelli di perequazione e compensazione, anche in forma ibrida, sono ammessi in virtù della potestà conformativa ex art. 42, comma 1, Cost. e dei modelli consensuali ex art. 1, comma 1-bis, e art. 11 della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4545; TAR Lombardia Milano, sez. II, 5 marzo 2020, n. 444). Respinta la disparità di trattamento per la diversità dei fondi (TAR Toscana, sez. I, 6 luglio 2010, n. 2308).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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