Carta docente: l’inerzia del Ministero dopo il giudicato configura inottemperanza (TAR Lazio n. 11037 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione integra gli estremi della inottemperanza, a nulla rilevando che il titolo esecutivo sia stato emesso dal giudice ordinario. L’obbligo di conformarsi al giudicato non ammette deroghe per ragioni di ordine pubblico, opportunità amministrativa o difficoltà economico-finanziarie, potendo l’Amministrazione esercitare solo una limitata discrezionalità sul quomodo dell’adempimento. Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine, nominando sin da allora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Roma una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notifica, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire il giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza spiegare alcuna difesa sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato al Ministero e vertendo su un provvedimento giurisdizionale definitivo, e ha confermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non aveva dimostrato l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione. Tale comportamento è stato qualificato come inottemperanza, in linea con la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 2023).
La Corte ha ricordato che il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’Amministrazione, la quale è sempre tenuta a eseguire il giudicato senza alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, potendo al più valutare il quomodo. L’obbligo di conformarsi alla decisione non può essere eluso per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratiche, ivi incluse quelle economiche e finanziarie.
Accertata la mancata esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora il Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni su richiesta del ricorrente.
Da ultimo, considerata la serialità dei ricorsi dovuta alla persistente inottemperanza del Ministero, il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, per gli eventuali profili di competenza. Le spese di lite, liquidate in misura ridotta in ragione della natura seriale della controversia, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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