Contribuzione figurativa per invalidità oltre il 74 per cento e sindacato contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 15 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla Corte dei conti, in sede di giurisdizione pensionistica, accertare il grado di invalidità rilevante ai fini dei benefici contributivi previsti dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. Il giudice contabile non è vincolato alla valutazione espressa dalla Commissione medica dell’INPS, ma può disporre consulenza tecnica e recepire il parere del medico legale dell’azienda sanitaria. Il beneficio della contribuzione figurativa presuppone un’invalidità superiore al 74 per cento o l’ascrizione alle prime quattro categorie della tabella A allegata al d.P.R. n. 915/1978. La valutazione complessiva delle infermità concorrenti e coesistenti si effettua con le formule riduzionistiche di Balthazard e Salomonica. Il recepimento del parere tecnico congruamente motivato fonda l’accoglimento della domanda.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Comune di Cagliari, ha chiesto l’accertamento di un’invalidità superiore al 74 per cento e il conseguente riconoscimento dei benefici di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. La Commissione Medica del Centro Medico Legale di Cagliari aveva riconosciuto un’invalidità del 67 per cento, insufficiente rispetto alla soglia richiesta. L’istanza amministrativa rivolta all’INPS e al datore di lavoro ha ricevuto riscontro negativo dal Comune, mentre l’Istituto non ha fornito alcuna risposta.

Il Comune di Cagliari ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, la decadenza dall’azione ex art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003 e il difetto di legittimazione passiva. Con sentenza parziale la Corte ha dichiarato la propria giurisdizione, respinto l’eccezione di decadenza e affermato la legittimazione passiva del Comune. Con ordinanza n. 108/2021 ha quindi richiesto all’ATS Sardegna un parere medico-legale definitivo.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda l’esatta percentuale di invalidità della ricorrente e la sua incidenza sul diritto alla contribuzione figurativa. La Corte richiama il testo dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, che riconosce il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, entro il limite massimo di cinque anni, agli invalidi per qualsiasi causa con invalidità superiore al 74 per cento.

Il parere dell’ATS Sardegna, trasmesso il 19 dicembre 2023, ha ricostruito la metodologia tabellare applicabile. Le tabelle di cui al d.m. Sanità 05.02.1992 assegnano a ciascuna infermità una percentuale fissa o un range di riferimento; per le patologie non codificate si ricorre al criterio analogico. La valutazione complessiva non è una somma aritmetica, ma un calcolo riduzionistico che utilizza la formula di Balthazard per le infermità coesistenti e la formula Salomonica per quelle concorrenti.

Applicando tale criterio, il consulente ha accertato un’invalidità complessiva dell’87 per cento con decorrenza dal 28 marzo 2018, data della domanda amministrativa. La Corte recepisce integralmente il parere, ritenendolo esaustivo, congruamente motivato, immune da vizi logici e coerente con la documentazione clinica in atti.

La valutazione dell’87 per cento supera la soglia del 74 per cento richiesta dalla norma e rende compatibile lo stato invalidante con il riconoscimento dei benefici. Il ricorso è pertanto accolto. In ragione della particolarità della questione le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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