Giudicato cautelare e rilevanza dei nova sulle esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. I n. 35699 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e opera allo stato degli atti, essendo preordinata a evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento; essa può quindi essere superata solo ove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. Ai fini della sostituzione della misura, il solo decorso del tempo non è sufficiente a far ritenere venute meno le esigenze cautelari, né rileva l’allontanamento della persona offesa, poiché il pericolo di reiterazione va riferito anche a reati della stessa indole commessi in danno di altri soggetti. Il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto al pericolo di recidiva costituisce pronuncia implicita sull’inopportunità del controllo elettronico, salvo che la legge preveda una presunzione assoluta di adeguatezza.
Il Fatto
Il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato del delitto di art. 630 cod. pen. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta respingeva la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari; il Tribunale, in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., confermava il diniego.
Il collegio dell’appello riteneva non idonei a incidere sulle esigenze cautelari il decorso del tempo, la fase avanzata del procedimento e il trasferimento della persona offesa all’estero. Il difensore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, dolendosi del mancato rilievo del tempo trascorso, della condanna intervenuta in primo grado e dell’allontanamento della vittima, nonché dell’omessa valutazione della disponibilità all’uso del c.d. braccialetto elettronico.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la portata del giudicato cautelare: le ordinanze in materia esauriscono le impugnazioni previste dalla legge ed hanno efficacia preclusiva endoprocessuale solo per le questioni dedotte o implicitamente decise, ferma restando la superabilità in presenza di elementi nuovi. A sostegno richiama Sez. V n. 27710 del 2018 e Sez. II n. 49188 del 2015. Ne deriva che il tema controverso attiene all’idoneità dei nova sopravvenuti a incidere sull’entità delle esigenze cautelari.
Secondo la Corte, il Tribunale ha valutato in modo complessivo tutte le evidenze e ha spiegato che il tempo trascorso dal fatto e la fase avanzata del procedimento non scardinano il titolo genetico della misura, coperto dal giudicato. Il percorso argomentativo è lineare e non contraddittorio e non mostra una diversa raffigurazione dei fatti o della personalità dell’imputato.
Quanto alla condanna in primo grado e al decorso del tempo, la Corte rileva che il giudice dell’appello ha dato rilievo alla gravità del reato e ha ritenuto, con motivazione congrua, che il solo tempo non basti a far venire meno le esigenze cautelari. Sul punto richiama la regola per cui il difetto di motivazione sindacabile in cassazione consiste solo nella mancanza o nella manifesta illogicità, non nella prospettazione di una diversa valutazione dei fatti.
Sull’allontanamento della persona offesa la Corte richiama Sez. VI n. 47887 del 2019: il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento non solo ai reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche a quelli con uguaglianza di natura quanto al bene tutelato e alle modalità esecutive. Il Tribunale ha quindi razionalmente osservato che il pericolo non deve necessariamente riguardare la medesima vittima, potendo riguardare altri soggetti.
Infine, sul braccialetto elettronico, la Corte ricorda che il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari, valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull’inopportunità del controllo a distanza ex art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. VI n. 21145 del 2026). L’apprezzamento può emergere dalla valutazione dell’esclusiva idoneità della cautela inframuraria, come avvenuto nel caso esaminato. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione
- Art. 275-bis c.p.p. – Particolari modalità di controllo
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o