Falsa documentazione e revoca del permesso di soggiorno (TAR Sicilia n. 3252 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La produzione, in sede procedimentale, di dichiarazioni di ospitalità e di impiego lavorativo mendaci finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno integra una causa di revoca del titolo ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Il mendacio opera come fatto ostativo, a prescindere dall’elemento soggettivo di dolo o colpa del dichiarante, poiché diversamente verrebbe meno la ratio della disciplina sulla autocertificazione. La falsità documentale costituisce un quid pluris rispetto alla mera assenza del requisito e non può essere sanata dalla successiva dimostrazione del requisito sottostante. Ove il provvedimento abbia natura vincolata, la violazione delle garanzie partecipative non ne determina l’illegittimità.

Il Fatto

Con decreto il Questore della Provincia revocava il permesso di soggiorno rilasciato a un cittadino egiziano, rilevando che questi aveva prodotto, per il tramite di un intermediario, mendaci dichiarazioni di ospitalità e di impiego lavorativo. Avverso il provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 24 Cost., per omessa comunicazione di avvio del procedimento, e l’insufficienza dell’istruttoria.

Il Ministero dell’Interno e la Questura resistevano, chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza. All’udienza pubblica del 6 novembre 2025 la causa era posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, a mente del quale il permesso per motivi di lavoro è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno. Richiama quindi l’orientamento secondo cui la produzione di documentazione falsa finalizzata a ottenere la permanenza è sanzionabile con la perdita del titolo, indipendentemente dal tempo trascorso e dalla presenza di familiari conviventi.

Sul piano soggettivo, il TAR richiama Cons. Stato sez. III n. 3188 del 2023: la falsa dichiarazione opera come fatto, a prescindere dal dolo o colpa del dichiarante, perché altrimenti verrebbe meno la ratio della disciplina sul mendacio quale inidoneità della dichiarazione allo scopo. Nel caso concreto è incontestato che il permesso fosse stato rilasciato sulla base di una dichiarazione di ospitalità e di impiego fittizia.

La lettura è avvalorata dal combinato disposto con l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, che impone all’Amministrazione, avvedutasi della falsità in fase istruttoria, di dichiarare l’inammissibilità della domanda. Da tali norme si ricava la regula iuris per cui l’utilizzo di documentazione falsa è sufficiente ex se a motivare il diniego o la revoca, conclusione non superabile dalla successiva dimostrazione del requisito sottostante (Cons. Stato sez. III n. 5602 del 2023; n. 10397/2022; n. 4279/2020). La falsità integra un quid pluris che mina il rapporto di fiducia tra istante e amministrazione.

Quanto agli altri titoli di soggiorno eventualmente posseduti, il Collegio li ritiene estranei al giudizio: non possono sanare la falsità della documentazione (Cons. Stato sez. III n. 8377 del 2022; n. 5607 del 2023), che cristallizza una fattispecie impeditiva non bilanciabile con elementi favorevoli. Infine, stante la natura vincolata del provvedimento, la violazione delle garanzie partecipative non ne determina l’illegittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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