Fascia di rispetto cimiteriale e impianti di carburanti (Cons. Stato n. 4649 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo cimiteriale previsto dall’art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934 non si limita a vietare la costruzione di edifici nella fascia di rispetto di duecento metri, ma impedisce ogni opera e attività che comprometta il decoro e la tranquillità dei luoghi di sepoltura ovvero ostacoli l’eventuale futura espansione del cimitero. La lettura sistematica della norma, coordinata con il quinto comma che subordina a deroga consiliare, previo parere favorevole della ASL, la realizzazione di parcheggi pubblici e privati, parchi e attrezzature sportive, dimostra a contrario che anche tali manufatti rientrano nell’ambito del divieto. L’impianto di distribuzione di carburanti costituisce un’unica entità strutturale e funzionale: colonnine, servizi, aree di parcheggio e spazi di manovra concorrono a integrare la fattispecie vietata e non possono essere valutati in modo atomistico. Il vincolo ha carattere assoluto e opera con efficacia diretta, indipendentemente dal recepimento negli strumenti urbanistici.
Il Fatto
Due società titolari di impianti di distribuzione di carburanti apprendevano dalla cartellonistica di cantiere dell’avvio dei lavori per un nuovo distributore, assentito dal Comune con provvedimento unico autorizzativo rilasciato nel luglio 2024 e fondato su una variante urbanistica approvata con deliberazione consiliare del gennaio 2024, che aveva inserito tra le destinazioni d’uso della zona le stazioni di servizio.
Le società impugnavano gli atti davanti al TAR Abruzzo, che respingeva ricorso e motivi aggiunti. Proponevano appello, circoscritto al solo capo relativo ai motivi aggiunti, deducendo la violazione della fascia di rispetto cimiteriale, l’efficacia diretta del vincolo, l’inosservanza del parere ASL e la mancata previsione delle infrastrutture per GNC e GNL.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità. La tardività dell’impugnazione è esclusa: le appellanti non contestano l’effetto conformativo della variante, ma la lesività del titolo edilizio, palesatasi con la piena conoscenza del provvedimento autorizzativo. La legittimazione sussiste per l’appartenenza alla medesima categoria merceologica e per la vicinitas degli impianti, documentata in poche centinaia di metri, con conseguente potenziale sviamento di clientela.
Nel merito, la Corte ricostruisce la ratio dell’art. 338 T.U.L.S.: la norma persegue una triplice finalità, assicurando una cintura sanitaria attorno al cimitero, garantendo tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura e consentendo i futuri ampliamenti. Il concetto di edificazione non è univoco e va definito in relazione alle finalità della norma: risultano incompatibili anche le attività caratterizzate da uso non temporaneo dell’area e i manufatti idonei a determinare una irreversibile trasformazione del suolo.
Il passaggio decisivo è la lettura sistematica del quinto comma, che consente la riduzione della zona di rispetto, previo parere favorevole della ASL, per parchi, giardini, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Se la deroga occorre per realizzare un parcheggio, allora il parcheggio rientra tra le attività vietate: diversamente la deroga sarebbe superflua. Da qui la conclusione che parcheggi e aree di manovra ricadenti nella fascia non sono compatibili con il vincolo.
La Corte afferma poi il principio di unitarietà dell’impianto: tutti i manufatti del complesso commerciale contribuiscono a identificarlo come unica entità strutturale, e anche l’area carrabile rientra nell’ambito oggettivo del vincolo. Il carattere assoluto dello stesso non consente l’allocazione di opere incompatibili, con conseguente fondatezza delle censure sul vincolo cimiteriale e sull’inosservanza del parere ASL.
È invece infondato il motivo sulle infrastrutture per GNC e GNL. Il Regolamento UE 2023/1804, direttamente applicabile e sopravvenuto nel corso del procedimento, ha abrogato la direttiva recepita dal d.lgs n. 257 del 2016; le leggi regionali che a quella disciplina rinviavano vanno disapplicate per incompatibilità con la normativa unionale. L’appello è quindi accolto in parte, con annullamento della delibera consiliare e del provvedimento autorizzativo, e con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.