Inammissibile il ricorso per cassazione avverso il sequestro per censure di merito (Cass. pen. Sez. 4 n. 2700 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta, denunciabile soltanto tramite il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il giudice del riesame, nel valutare il fumus commissi delicti, non può limitarsi all’astratta verifica della sussumibilità del fatto in un’ipotesi di reato, ma il compendio indiziario non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali. Il cambio di destinazione d’uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, assoggettata al regime del permesso di costruire, indipendentemente dall’esecuzione di opere.

Il Fatto

A seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Terza Sezione penale per un vizio di motivazione, il Tribunale del riesame di Napoli aveva confermato il sequestro preventivo di un fabbricato, emesso dal GIP di Nola, ritenendo sussistente il fumus del reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001. Il giudice aveva esplicitato il contenuto della nota della polizia municipale e il parere di un tecnico comunale, emersi da un sopralluogo, secondo cui il permesso a costruire autorizzava un cambio di destinazione d’uso da agricolo a commerciale non consentito.

Avverso l’ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per mancata indicazione della norma primaria violata e contestando il ragionamento del Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il costante orientamento per cui, in materia di sequestro, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Ha precisato che l’annullamento del precedente provvedimento era dipeso dalla mancanza assoluta di motivazione, vizio che il Tribunale aveva successivamente sanato dando conto degli elementi posti a base della propria decisione.

Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la difesa aveva dedotto l’omessa o erronea valutazione di presupposti fattuali, oppugnando la sussistenza di un regime derogatorio al divieto di mutamento di destinazione urbanistica. Si tratta di una censura che attacca la completezza del ragionamento probatorio, non deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., poiché non integra una violazione di legge.

Sul secondo motivo, la Corte ha affermato che la difesa non aveva denunciato l’apparenza o il difetto assoluto della motivazione, ma ne aveva contestato la coerenza, profilo non deducibile. Ha inoltre chiarito che il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome è assoggettato al permesso di costruire, indipendentemente dall’esecuzione di opere, e che la contravvenzione ha natura di reato istantaneo, perfezionandosi anche con la stipula dell’atto negoziale.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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