Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere (TAR Sicilia n. 1904 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso, prima della decisione, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in quanto pienamente satisfattiva della pretesa azionata. La dichiarazione di cessazione non impone al giudice una statuizione sulle spese favorevole al ricorrente, ma comporta l’obbligo di provvedere secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ.. Ai fini del giudizio prognostico, l’istanza di accesso deve motivare in modo puntuale e specifico il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica controversa, non essendo sufficiente un generico riferimento a esigenze difensive.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 3 novembre 2023 un’istanza di accesso all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, per ottenere copia dell’istanza di variazione catastale relativa a un immobile, della documentazione allegata, degli atti endoprocedimentali e di ogni documento che aveva condotto all’adozione del provvedimento di variazione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento del formatosi silenzio-diniego e per l’accertamento del proprio diritto all’ostensione.
Si sono costituiti in giudizio l’Agenzia delle Entrate, con atto di mero stile, e la Diocesi di Patti, che ha depositato i documenti oggetto della pretesa ostensiva e gli atti del procedimento di accesso, chiedendo il rigetto del ricorso. In data 12 febbraio 2024 l’Agenzia ha rilasciato la documentazione richiesta. Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con rifusione del contributo unificato e spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sopraggiunta ostensione dei documenti richiesti, documentata dalla parte ricorrente, dà luogo alla cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., poiché pienamente satisfattiva della pretesa azionata.
Quanto alle spese, il Tribunale richiama il condiviso orientamento per cui la dichiarazione di cessazione non impone una statuizione favorevole al ricorrente, ma comporta l’obbligo di provvedere secondo la soccombenza virtuale, salva la facoltà di compensazione motivata, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., richiamando Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 2024, n. 739.
Il giudice ritiene che l’istanza di accesso del 3 novembre 2023, di chiara valenza difensiva, non fosse adeguatamente motivata. Secondo consolidato orientamento, si impone al richiedente di rappresentare in modo puntuale e specifico gli elementi che consentano all’Amministrazione il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione controversa, non essendo sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze difensive, riferite a un processo pendente o ancora da instaurare (richiamato TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 8 gennaio 2024, n. 14).
La domanda di accesso non può ridursi al richiamo a mere e generiche esigenze difensive, ma deve fornire la prova di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione e della correlazione logico-funzionale con la tutela della propria posizione (richiamati TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 14 marzo 2024, n. 5195; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 5 febbraio 2024, n. 177; TAR Campania, Salerno, sez. II, 1 febbraio 2024, n. 339). Nel caso concreto, l’istanza conteneva generiche indicazioni sulla titolarità dell’immobile e sulle esigenze difensive, tanto più che le risultanze catastali rappresentano forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale (richiamate Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2021, n. 4639; Cass. civ., sez. VI, 26 febbraio 2019, n. 5648; Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2016, n. 25793). Il ricorso, pertanto, non si prestava ad essere accolto.
Le spese sono integralmente compensate quanto ai rapporti tra ricorrente e Agenzia delle Entrate, in ragione della limitata attività difensiva di quest’ultima. Quanto ai rapporti con la Diocesi di Patti controinteressata, le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.