Occupazione urgente e atti presupposti tra urgenza in re ipsa e giurisdizione (TAR Lombardia n. 1709 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure espropriative relative a infrastrutture strategiche incluse nel programma approvato dal C.I.P.E. ai sensi della legge n. 443/2001, l’avvio del procedimento è comunicato mediante pubblicazione, in deroga agli artt. 11 e 16 d.P.R. n. 327/2001, e la lesività degli atti presupposti decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’urgenza che giustifica il decreto di occupazione è in re ipsa, per la stessa natura dell’opera, e non richiede motivazione specifica. La mancata impugnazione nel termine della dichiarazione di pubblica utilità e delle proroghe rende irricevibili le censure agli atti presupposti e inammissibili quelle di illegittimità derivata dell’atto conseguente. Restano infine sottratte al giudice amministrativo, e devolute al giudice ordinario, le domande relative alle indennità.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’area destinata a giardino privato alberato, ricevono la notifica del decreto/ordinanza con cui la società concessionaria dispone l’occupazione d’urgenza e temporanea di parte dei loro terreni in vista dell’esproprio, per la realizzazione del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo. Contestano l’omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale, l’assenza delle ragioni di urgenza, l’erronea individuazione delle aree e il pregiudizio derivante dall’interclusione del fondo, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno.
Si costituiscono la concessionaria, la società di progetto e le amministrazioni statali, eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’istanza di estromissione dei Ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente: nessuno degli atti impugnati è stato adottato da tali amministrazioni, estranee al procedimento espropriativo.
Nel merito, la procedura rientra nella disciplina degli artt. 161 e ss. d.lgs. n. 163/2006, applicabile in via ultrattiva anche alle proroghe ai sensi dell’art. 216, comma 1, d.lgs. n. 50/2016. L’art. 165, comma 3, esclude la comunicazione individuale dell’avvio ai fini dell’approvazione del progetto preliminare, mentre l’art. 166, comma 2, deroga espressamente agli artt. 11 e 16 del testo unico. La pubblicazione sui quotidiani e sui siti istituzionali, con l’elenco degli interessati, soddisfa dunque gli obblighi di pubblicità, secondo l’orientamento richiamato (tra gli altri, Cons. Stato n. 5131 del 2016). La notifica personale del solo decreto di occupazione non contraddice tale assetto, trattandosi di fasi distinte.
Quanto all’urgenza, l’art. 22-bis, comma 2, lett. a, d.P.R. n. 327/2001 consente l’adozione del decreto senza particolari indagini per gli interventi della legge obiettivo: l’esigenza motivazionale coincide con l’inserimento dell’opera nel programma approvato dal C.I.P.E. (TAR Lombardia n. 1148/2017; Cons. Stato n. 471/2024).
Le censure sulla localizzazione e sull’individuazione delle aree sono in parte irricevibili, per mancata impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità e delle proroghe, atti immediatamente lesivi, e in parte inammissibili, perché rivolte contro atti presupposti ormai inoppugnabili. Nel merito, la scelta localizzativa attiene al merito tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione, sindacabile solo per illogicità, travisamento o contraddittorietà. La difesa della società di progetto esclude comunque l’interclusione, garantendo il mantenimento dell’accesso e il ripristino dei sottoservizi, con compensazione economica dei pesi.
Sulla domanda risarcitoria, il Collegio declina la giurisdizione per le richieste relative alla perdita di valore del compendio: ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. e dell’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 la materia delle indennità spetta alla Corte d’appello (Cass. Sez. Un. n. 22374/2020). Il resto è respinto, non sussistendo l’illegittimità dell’azione ablatoria. Spese compensate.
Nota della Redazione
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