Fatturato specifico e cessione di quote di società di scopo (Cons. Stato n. 4813 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, richiesto dalla legge di gara a comprova della capacità economica e finanziaria, non può essere integrato dal corrispettivo ricavato dalla cessione delle quote di una società di scopo costituita per sviluppare un impianto riconducibile al settore. L’autonomia soggettiva della persona giuridica impedisce di imputare all’offerente l’esperienza e il fatturato maturati dalla partecipata, salvo il ricorso agli istituti tipici di spendita dei requisiti altrui, che presuppongono un impegno contrattuale e un controllo della stazione appaltante. Il mero introito della somma non è sufficiente: occorre dimostrare che il fatturato afferente al settore sia imputabile all’offerente e ne comprovi anche la capacità tecnica. Il prezzo di cessione di una partecipazione sociale ha a oggetto la partecipazione stessa, non il valore dell’attività svolta, e riflette plurimi fattori di stima, anche relativi a utilità future.

Il Fatto

Una società partecipa a una procedura indetta dall’Inps per la fornitura con posa in opera di un impianto fotovoltaico. Dopo l’ammissione, la stazione appaltante riapre la verifica del requisito di capacità economica e finanziaria previsto dall’art. 7.1.2 del capitolato d’oneri, che richiede un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore a un milione di euro. All’esito dell’approfondimento dispone l’esclusione della società e aggiudica la gara alla seconda graduata.

La ricorrente impugna la determinazione davanti al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento, la dichiarazione di inefficacia del contratto e, in subordine, il risarcimento. Il TAR respinge il ricorso. La società appella, contestando sia l’esito sulla fattura rilasciata per la cessione delle quote della società di scopo, sia il rilievo di non analogia tra l’attività svolta e l’oggetto dell’appalto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale la posizione del controinteressato in primo grado, titolare di ditta individuale, ritenendone sussistente l’interesse a contraddire anche dopo la fine dei lavori. L’art. 95 c.p.a. àncora tale interesse al momento della proposizione del gravame e all’iniziativa dell’appellante; la sentenza favorevole di primo grado pone il controinteressato nella posizione di resistere in appello.

Nel merito, la questione centrale riguarda l’idoneità della fattura emessa per la cessione del 55% delle quote della società di scopo a comprovare il requisito. Il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia, Grande sezione, 7 settembre 2021, C-927/19: quando la stazione appaltante esige che il fatturato minimo sia realizzato nel settore coperto dall’appalto, il requisito persegue una duplice finalità, attestando insieme capacità economica e capacità tecnica. Non basta quindi il mero introito; occorre provare che il fatturato sia imputabile all’offerente.

Il passaggio decisivo è l’affermazione del principio di alterità soggettiva della persona giuridica, che il Collegio ricava dagli artt. 2325, 2331, 2462 e 2463, terzo comma, cod. civ. e che non è superato dall’appartenenza a un medesimo gruppo, richiamando Cass. civ., sez. III, n. 15276 del 2021 e Cass. civ., sez. I, n. 24943 del 2019. Gli istituti che consentono di spendere requisiti altrui — avvalimento e raggruppamenti temporanei — presuppongono un impegno contrattuale e una responsabilità solidale, con controllo della stazione appaltante. In loro mancanza, lo schermo societario impedisce di beneficiare delle qualificazioni della partecipata.

La tesi dell’appellante, secondo cui la società di scopo sarebbe mero veicolo, non convince. La fattura relativa alla progettazione, emessa dalla stessa appellante, dimostra che l’attività tecnica è stata specificamente remunerata, così il prezzo di cessione non può replicarne il valore. Il corrispettivo, calcolato per Mwp autorizzato, può remunerare anche utilità future, come conferma l’addendum che ne ha elevato l’importo a seguito di vicende sui terreni. La cessione di azioni ha a oggetto la partecipazione sociale, non il patrimonio, e risente di plurimi fattori di stima (Cass. civ., sez. I, n. 5053 del 2024).

Infine, non sussiste alcuna integrazione illecita della motivazione: l’accertamento dell’estraneità della fattura all’oggetto dell’appalto comprende già il profilo della natura dell’attività svolta, che non include l’installazione dell’impianto. Respinto l’appello, resta assorbita la domanda risarcitoria, fondata sull’illegittimità dell’esclusione. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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