Federalismo demaniale, la riduzione delle risorse cessa con l’alienazione del bene (Cons. Stato n. 192 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione delle risorse finanziarie spettanti all’ente locale ai sensi dell’art. 56-bis, comma 7, del d.l. n. 69/2013 è commisurata alla perdita effettiva e attuale di entrate erariali conseguente al trasferimento del bene e presuppone che il compendio permanga nel patrimonio dell’ente e continui a generare proventi da utilizzazione onerosa. Una volta intervenuta l’alienazione, il rapporto economico-giuridico che giustificava il flusso si estingue e la fattispecie esce dall’orbita del comma 7 per essere attratta nella disciplina speciale del comma 10, che esaurisce gli effetti finanziari della dismissione mediante il riversamento allo Stato del 25 per cento delle risorse nette. La mancanza di un termine finale espresso non consente di protrarre il prelievo sine die, trasformando il nesso di consequenzialità in un automatismo permanente e la compensazione in una rendita perpetua. Non è qualificabile come elusiva la vendita, che costituisce opzione espressamente prevista e regolata dal modello legale.
Il Fatto
Il Comune di Lecco ha agito in sede giurisdizionale, dopo la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, per l’annullamento del decreto ministeriale 28 dicembre 2022 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha disposto la riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti all’ente, nella misura annua di euro 171.606,74, a seguito del trasferimento gratuito dell’area denominata “La Metallurgica” e dei soprastanti edifici industriali.
Il compendio era stato trasferito al Comune con decreto dell’Agenzia del Demanio del 3 dicembre 2015 e successivamente alienato a terzi nel giugno 2016 per un corrispettivo di euro 2.100.000, con versamento allo Stato della quota del 25 per cento del ricavato ai sensi dell’art. 56-bis, comma 10, del d.l. n. 69/2013. Il decreto ministeriale aveva applicato la riduzione dalla data del trasferimento, con recupero delle annualità pregresse e prosecuzione per gli anni successivi. Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, limitando temporalmente la riduzione al periodo compreso tra il trasferimento e l’alienazione. Il Ministero ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato individua la questione nella corretta interpretazione dell’art. 56-bis del d.l. n. 69/2013, con riferimento al rapporto tra il meccanismo del comma 7 e la disciplina del comma 10 per l’ipotesi di alienazione del bene trasferito. L’appellante sostiene che la riduzione debba operare “attualmente e permanentemente”, non prevedendo il comma 7 un termine finale.
La tesi è respinta sul piano letterale e causale. La norma collega la riduzione delle risorse “in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento”: il sintagma non consente di sganciare la misura compensativa dalla perdita effettiva e attuale delle entrate riconducibile al trasferimento. Ciò che la disposizione mira a neutralizzare è il venir meno di un flusso di entrate percepito in ragione dell’utilizzo oneroso del compendio. La riduzione non è dunque proiezione indefinita di un canone assunto come eterno, ma misura commisurata alla permanenza del presupposto fattuale.
Con l’alienazione il rapporto economico-giuridico che giustificava il flusso cessa e non è più riconducibile al trasferimento gratuito, ma alla nuova situazione proprietaria determinata dalla vendita. Non residua, dopo la dismissione, alcuna “perdita di entrate erariali conseguente al trasferimento” utilizzabile come parametro. La tesi erariale trasforma il nesso di consequenzialità in un automatismo astratto e permanente, privo di ancoraggio al dato fattuale.
La lettura sistematica conferma la conclusione. Il comma 10 regola espressamente l’alienazione degli immobili trasferiti, richiamando l’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 85/2010 e il riparto 75/25 delle risorse nette da vendita. La presenza di una norma puntuale sugli effetti finanziari della dismissione conferma che, verificatosi tale evento, la fattispecie esce dall’orbita del comma 7: il comma 10 assorbe la regolazione economica, evitando che al riversamento del 25 per cento si cumuli un ulteriore meccanismo compensativo ormai privo di presupposto.
Nemmeno convince l’argomento teleologico della neutralità finanziaria permanente: esso confonde la fisiologica diminuzione del patrimonio immobiliare statale, connaturata al federalismo demaniale, con la distinta perdita di entrate correnti da utilizzo oneroso. Quanto all’asserto carattere elusivo dell’alienazione, la vendita è opzione espressamente prevista e disciplinata dal legislatore, sicché non può costruirsi per via interpretativa un disincentivo punitivo non espresso. Gli esiti applicativi della tesi erariale — prelievo potenzialmente superiore al valore del bene — ne rivelano infine l’incoerenza sistematica. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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