Ferie non fruite, onere della prova a carico del datore (Cons. Stato n. 2488 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di congedo ordinario del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, il diniego di monetizzazione delle ferie non fruite non può fondarsi sulla tardività delle istanze del dipendente quando il datore di lavoro non provi di aver posto il lavoratore, con adeguata informazione, in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto. Il principio di irrinunciabilità delle ferie, espresso dall’art. 36, comma 3, Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, impone al datore un dovere di vigilanza e indirizzo, il cui inadempimento priva di rilievo la contestata intempestività della richiesta. L’onere della prova della diligente condotta grava sul datore di lavoro. Resta fermo il divieto di trattamenti economici sostitutivi dell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, interpretato in senso conforme al diritto dell’Unione.
Il Fatto
Un assistente capo della Polizia Penitenziaria, in aspettativa per infermità e dichiarato non idoneo in modo assoluto al servizio d’Istituto, chiedeva la monetizzazione del congedo ordinario non fruito negli anni 2018, 2019 e 2020. L’amministrazione respingeva l’istanza sul presupposto che la mancata fruizione fosse ascrivibile alle determinazioni del dipendente, che non aveva avanzato tempestivamente richieste respinte.
Il TAR Lazio accoglieva in parte il ricorso, limitatamente ai giorni degli anni 2018 e 2019. Il Ministero della Giustizia appellava, contestando la ritenuta imputabilità della mancata fruizione all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 36, comma 3, Cost., che configura le ferie come diritto irrinunciabile, e dall’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995, che riconosce il congedo ordinario come diritto irrinunciabile e non monetizzabile, salvo le ipotesi integrative dell’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999. Richiama poi il divieto di trattamenti economici sostitutivi dell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012.
Sul vaglio di costituzionalità di tale norma, la Corte ricorda Corte cost. n. 95 del 2016, che ha escluso l’applicazione del divieto quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per causa non imputabile. Il Collegio richiama quindi l’orientamento conforme al diritto dell’Unione: Cass., Sez. L, n. 14268 del 2022 e Cass., Sez. lav., n. 11968 del 2025, che escludono la perdita automatica del diritto senza preventiva verifica della condizione del lavoratore.
Il passaggio decisivo concerne l’onere della prova. Richiamando Cass., Sez. lav., n. 32689 del 2025 e la giurisprudenza UE (CGUE, Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite C-569/16 e C-570/16; CGUE, 18 gennaio 2024, n. 218), il Consiglio di Stato afferma che il datore deve assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia in condizione di fruire delle ferie, invitandolo se necessario formalmente e informandolo del rischio di perdita.
Nel caso concreto l’appellante non documenta la prescritta diligente condotta: l’omissione contrasta con i principi richiamati e priva di rilievo la tardività delle istanze. L’appello è pertanto respinto, con conferma dell’esito di primo grado ancorché con motivazione in parte differente. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione dell’assenza di un univoco e consolidato contesto giurisprudenziale sino a tempi recenti.
Nota della Redazione
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