Legittima la dispensa per inidoneità psichica accertata da verificazione tecnica (Cons. Stato n. 2495 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Quando la valutazione risulti convergente tra più organismi sanitari militari e sia confermata da una verificazione disposta in appello, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella tecnica. La dispensa dal servizio fondata su accertata inidoneità psichica cronica è pertanto legittima, restando estranea al sindacato di legittimità ogni considerazione di merito sulla diagnosi.
Il Fatto
Un’ufficiale superiore della Marina militare, addetta alla Direzione del Genio, veniva sottoposta a un procedimento di verifica della permanente idoneità al servizio, avviato a seguito di segnalazioni di comportamenti anomali sul piano caratteriale. All’esito, l’amministrazione adottava il provvedimento di dispensa dal servizio per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato.
L’ufficiale impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso ritenendo immune da vizi la valutazione dell’amministrazione. Proponeva quindi appello, lamentando che il giudice di primo grado non avesse esaminato nel dettaglio le censure articolate, riconducibili a diverse manifestazioni dell’eccesso di potere. Il Ministero della Difesa si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in sede cautelare, non riteneva sussistenti le esigenze cautelari ma disponeva comunque una verificazione, affidata a un docente di psichiatria che si avvaleva della collaborazione di un medico legale e di uno psicologo per la somministrazione dei test psicodiagnostici.
La relazione, depositata il 22 settembre 2025, ha accertato un disturbo schizotipico di personalità in comorbilità con disturbo paranoide, con grave deficit del funzionamento globale individuale, di natura cronica, tale da rendere la persona non idonea al servizio militare incondizionato. Il verificatore ha fondato la diagnosi su indici di compromissione dell’esame di realtà e del pensiero, rilevati attraverso il test di Rorschach e il profilo MMPI-2.
Il Consiglio di Stato ribadisce il carattere tecnico-discrezionale delle valutazioni dell’amministrazione e rileva che la verificazione ha confermato in modo netto il giudizio già espresso dalle strutture mediche militari. Davanti a una conclusione così convergente, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella tecnica, non essendo configurabile alcun profilo di eccesso di potere.
L’appello è pertanto respinto. Quanto alle spese, il Collegio le compensa in considerazione della particolarità della vicenda, ponendo però a carico dell’appellante il compenso del verificatore, liquidato in € 3.750 complessivi, ritenuto adeguato all’attività svolta.
Nota della Redazione
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