Bonifica di contaminazioni storiche e obbligo del responsabile secondo il nesso causale (TAR Lombardia n. 2531 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di bonifica posto a carico del responsabile della contaminazione non costituisce sanzione né applicazione retroattiva della legge, ma prestazione personale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., giustificata dall’attualità della situazione di inquinamento e dal nesso eziologico con la condotta dell’operatore. L’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 si applica anche alle contaminazioni storiche, purché non abbiano esaurito la propria portata di pericolosità ambientale. L’individuazione del responsabile prescinde da dolo o colpa e si fonda sul criterio del “più probabile che non”, ammettendo prova per presunzioni semplici ex art. 2727 cod. civ., con onere di prova contraria analitica a carico del destinatario dell’ordine. Il principio “chi inquina paga” ha matrice oggettiva e non richiede la rimproverabilità soggettiva della condotta.
Il Fatto
La controversia riguarda la bonifica dell’area di un sito industriale dismesso, nel quale si sono succeduti più operatori economici. La Provincia, all’esito di un procedimento ex art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, ha individuato i responsabili della contaminazione, attribuendo le quote di responsabilità secondo un criterio prevalentemente temporale, e ha ordinato la presentazione di un progetto di bonifica e l’esecuzione degli interventi.
La società ricorrente, subentrata nella gestione per un arco temporale risalente, ha impugnato l’ordinanza e i successivi provvedimenti di proroga, modifica e revoca, contestando in particolare l’applicazione retroattiva della disciplina e la riconducibilità all’attività svolta delle contaminazioni riscontrate, segnatamente per l’amianto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’asserita applicazione retroattiva delle norme sulla bonifica. Le condotte inquinanti risalgono a un periodo antecedente all’introduzione dell’obbligo di bonifica ad opera dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997. Il Collegio richiama la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2019 e rileva che l’art. 242, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 152/2006 menziona espressamente le contaminazioni storiche: l’inquinamento integra una situazione permanente, che perdura finché non siano rimosse le cause, sicché non si tratta di retroattività ma di applicazione attuale della disciplina a una condizione patologica ancora in essere.
La bonifica non è sanzione: è un rimedio autonomo a finalità riparatoria, distinto dal risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla Parte VI del codice, la cui applicazione è invece esclusa per i fatti risalenti. La misura si configura come prestazione personale imposta ex art. 23 Cost. e trova copertura nei valori degli artt. 9 e 32 Cost., senza che rilevi la mancanza, all’epoca del fatto, di una norma che vietasse specifici livelli di contaminazione.
Quanto al principio “chi inquina paga”, il Tribunale ne afferma la matrice oggettiva, richiamando la giurisprudenza eurounitaria sul solo nesso di causalità quale requisito minimo di imputazione. Il diritto dell’Unione non preclude ai legislatori nazionali regimi di maggiore tutela. Il nesso causale va accertato secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, con possibile ricorso a presunzioni semplici, mentre al destinatario incombe una prova contraria analitica e non mere allegazioni generiche.
Sul versante dell’amianto, il Collegio ritiene che l’istruttoria abbia documentato una presenza diffusa della sostanza nel sito e la continuità della lavorazione anche nel periodo di gestione della ricorrente, con conseguente conferma della quota di responsabilità. Respinta è anche la censura sull’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, poiché l’ordine impone un facere specifico e non determina alcuna ablazione della proprietà. Le eccezioni di illegittimità costituzionale e la questione pregiudiziale eurounitaria sono dichiarate manifestamente infondate e irrilevanti.
Il ricorso introduttivo è pertanto respinto nel merito; i ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di interesse, avendo ad oggetto atti meramente confermativi o privi di attitudine lesiva. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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