Ottemperanza per la carta del docente: inottemperanza e no alle astreintes per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 4051 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato di condanna al pagamento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento né formulato deduzioni è dichiarata inottemperante. La nomina del commissario ad acta consegue all’inutile decorso del termine assegnato per l’adempimento. La condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere negata quando l’astreinte risulti manifestamente iniqua, avuto riguardo all’esiguità del debito e alle difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità ivi indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata, era passata in giudicato.
A fronte del mancato adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma, senza formulare deduzioni sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, rilevando che il titolo esecutivo era passato in giudicato e ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, per il pagamento di somme dovute dalla Pubblica Amministrazione.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente hanno dimostrato che l’Amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. La resistente, pur costituita, non aveva fornito alcuna indicazione in ordine all’andamento della procedura, con la conseguenza che il credito non era contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione al Ministero del termine di 90 giorni per il pagamento integrale.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe provveduto al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’Amministrazione. Il compenso del commissario, dipendente pubblico, è stato ritenuto compreso in quello già corrisposto dall’Amministrazione di appartenenza.
La domanda di condanna al pagamento dell’astreinte è stata invece respinta. Richiamato il dictum dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, il Collegio ha escluso l’applicazione della penalità di mora qualora risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto in relazione alle condizioni del debitore pubblico. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto ostative l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità eccessivamente afflittiva, e le specifiche difficoltà di adempimento riconducibili ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica.
Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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