Rimessione in termini per appellare: provvedimento irrituale del giudice di primo grado (Cass. civ. Sez. 5 n. 8026 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rimessione in termini per proporre impugnazione disposta dal giudice di primo grado è irrituale e, come tale, tamquam non esset, poiché dal combinato disposto degli artt. 153, secondo comma, e 327, secondo comma, cod. proc. civ. il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per l’ammissione dell’impugnazione tardiva spetta esclusivamente al giudice ad quem, non a quello che ha reso la sentenza impugnata. La decadenza dal termine per impugnare non può ritenersi incolpevole ove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della sentenza, atteso che il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione mediante deposito in cancelleria, a prescindere dagli obblighi di comunicazione della cancelleria, e che il difensore ha il dovere di attivarsi per verificare il compimento di attività processuali a sua insaputa.
Il Fatto
La società contribuente impugnò l’avviso di accertamento relativo all’anno 2008, con cui erano stati accertati minori componenti negativi, minori perdite e una maggiore IVA, sulla base di diverse contestazioni riguardanti indebite deduzioni e omessa applicazione dell’imposta. La C.T.P. respinse il ricorso.
Dopo essere stata rimessa in termini per impugnare dalla stessa C.T.P., con provvedimento del 2016 fondato sulla mancata comunicazione del deposito della sentenza di primo grado, la contribuente propose appello avverso la sentenza depositata nel 2013. La C.T.R. dell’Umbria, nel contraddittorio con l’ufficio che eccepiva l’inammissibilità dell’appello, riformò solo in parte la sentenza di prime cure, nel merito. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delle Entrate ha spiegato ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via pregiudiziale il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, con cui si censura la sentenza impugnata per aver considerato ammissibile l’appello proposto fuori termine. Il motivo è ritenuto fondato: l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, come osservato dal sostituto Procuratore Generale nella requisitoria scritta.
La sentenza di primo grado, sfavorevole alla contribuente, era stata depositata nel febbraio 2013, mentre l’appello era stato proposto solo nell’aprile 2016, dopo un provvedimento di rimessione in termini della C.T.P. La Corte rileva che tale provvedimento del giudice di primo grado è irrituale e tamquam non esset: dal combinato disposto degli artt. 153, secondo comma, e 327, secondo comma, cod. proc. civ., solo la parte contumace che abbia dimostrato di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione, e per nullità della notificazione degli atti ex art. 292 cod. proc. civ., può tardivamente impugnare; il giudizio sui presupposti spetta al giudice ad quem.
Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte afferma che la decadenza dal termine per impugnare non è incolpevole quando la parte si dolga dell’omessa comunicazione della sentenza, poiché il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione mediante deposito in cancelleria, e il difensore deve attivarsi per verificare eventuali attività processuali compiute a sua insaputa. Nel caso di specie, la dedotta omissione non poteva giustificare un appello proposto oltre tre anni dal deposito della sentenza impugnata.
L’accoglimento del ricorso incidentale comporta l’assorbimento del ricorso principale e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sia per il giudizio di appello sia per quello di cassazione.
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Nota della Redazione
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