Conto riassuntivo: improcedibile senza parificazione dei conti dei riscuotitori (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 134 del 14.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto riassuntivo previsto dall’art. 140, primo comma, ultima parte, cod. giust. cont. non costituisce un autonomo conto giudiziale: il funzionario che lo redige non assume alcuna gestione e si limita a trasmettere alla Corte i singoli conti dei riscuotitori, corredati dal riepilogo. Ne consegue che oggetto di parificazione e approvazione debbono essere i conti dei singoli agenti, non il prospetto riassuntivo. Il deposito del solo conto collettore, in assenza dei sub conti e di una valida attestazione di regolarità, rende il conto improcedibile. La firma digitale apposta dall’organo di controllo sul file integrale vale come mera certificazione di conformità all’originale e non equivale alla parificazione, tanto più quando il certificato non ne qualifica il sottoscrittore e il documento ha contenuto eterogeneo.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto esamina il conto giudiziale reso dall’agente contabile responsabile del settore turistico di un comune, per l’esercizio 2017, in relazione alla gestione delle riscossioni della tessera cumulativa di accesso ai luoghi di interesse cittadini e ai mezzi pubblici.
Il conto, qualificato dallo stesso compilatore come collettore, espone su base mensile incassi e riversamenti in tesoreria, con totale in pareggio. Non vi sono allegati i sub conti dei ventidue riscuotitori speciali. La documentazione acquisita in istruttoria evidenzia un totale maggiore di 838 euro rispetto al prospetto depositato, giustificato dall’ente come errore materiale di riporto. Il magistrato istruttore rileva inoltre che il file reca la sola firma digitale del responsabile del servizio economico-finanziario e conclude per l’improcedibilità del conto in mancanza di prova della parificazione. L’agente si difende invocando la natura materiale dell’errore, l’assenza di ammanco e il valore certificativo della firma apposta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio sussume il conto nella fattispecie dell’art. 140, primo comma, ultima parte, cod. giust. cont., che consente di riunire in uno o più conti riassuntivi i conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie. Richiamando l’orientamento della Sez. Abruzzo n. 73/2018, i giudici precisano che il redattore del riassuntivo non assume alcuna gestione contabile e non presenta un proprio conto: trasmette l’insieme dei singoli conti, corredati da un prospetto che ne riepiloga le risultanze.
Nel caso concreto il funzionario si è limitato a depositare il solo conto riassuntivo. Poiché la natura del prospetto è meramente riepilogativa, oggetto di parificazione e approvazione avrebbero dovuto essere i conti dei singoli agenti, nessuno dei quali risulta parificato, salvo tre conti di uffici turistici che riportano un visto di regolarità, peraltro non corretto. Manca inoltre il conto di uno degli agenti, per il quale non è stata prodotta la reversale di incasso di 137.520 euro, importo comunque incluso nel riassuntivo sia per gli incassi sia per i riversamenti.
La Corte esamina poi l’ipotesi teorica che il visto di regolarità equivalga alla parificazione e la esclude per due ragioni. In primo luogo il file riporta una sola firma digitale, quella del responsabile del servizio, la cui qualifica non risulta dal certificato: non è quindi possibile ricondurre in modo univoco il contenuto eterogeneo del documento al sottoscrittore, come richiede l’art. 24 CAD. L’apposizione della firma sull’intero file vale come certificazione di conformità all’originale, necessaria per il deposito; diversamente opinando, il documento sarebbe privo di sottoscrizione dell’agente o di conformità all’originale e ugualmente improcedibile.
In secondo luogo vi è il principio di prova che nessun controllo di regolarità contabile e amministrativa è stato eseguito: diversamente, gli errori di compilazione protrattisi per tre mesi sarebbero stati rilevati. Quanto all’importo incassato dall’associazione priva di reversale, la parifica avrebbe richiesto una specifica scrittura di quadratura che desse ragione del mancato riversamento.
Da ultimo, la firma reca la data del 31 gennaio 2018 e il deposito è avvenuto il 19 febbraio 2018, in assenza di specifico provvedimento di approvazione e prima dell’approvazione del rendiconto: sequenza difforme dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont. La mancata approvazione del conto ne costituisce irregolarità non sanabile, come affermato dalla Sez. Emilia Romagna n. 159/2022 e, sull’indefettibilità dell’adempimento, dalla Sez. Marche n. 4/2020. Il conto è pertanto dichiarato improcedibile, senza luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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