Illecito del preposto e inaffidabilità dell’operatore nei sistemi di qualificazione (Cons. Stato n. 4891 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto, prevista dall’art. 2049 c.c., costituisce parametro di valutazione dell’affidabilità e dell’integrità dell’operatore economico inserito in un sistema di qualificazione. Il fatto del dirigente preposto, commesso abusando del ruolo e in occasione delle mansioni affidate, è imputabile alla società per il nesso di occasionalità necessaria, e integra grave illecito professionale ai sensi degli artt. 98 e 169 del d.lgs. n. 36 del 2023. La sfera privatistica e quella pubblicistica si integrano: la responsabilità vicaria diviene criterio del giudizio di inaffidabilità. Le misure di self cleaning adottate ai sensi dell’art. 96, comma 6, del codice dei contratti pubblici, se tempestive ed efficaci, neutralizzano quel giudizio. La stazione appaltante che le ritenga inidonee deve motivare in modo specifico, tanto più quando la sospensione dal sistema esclude l’operatore da un numero indeterminato di future gare.

Il Fatto

La società appellata opera nel sistema di qualificazione gestito dalla società committente per la manutenzione dei mezzi ferroviari. A seguito di un esposto anonimo e di accertamenti dell’autorità giudiziaria, emerge che la società ha emesso 17 certificazioni false sul controllo di efficienza e funzionamento di otto locomotori.

Avviato il procedimento di sospensione, la società sospende e poi licenzia il responsabile dei controlli e istituisce un organismo di vigilanza. La committente ritiene comunque il comportamento gravemente pregiudizievole per la sicurezza della circolazione, reputa inidonee le misure di self cleaning e dispone la sospensione dall’elenco, oltre alla risoluzione di due contratti. Il TAR Lazio accoglie il ricorso dell’operatore. La committente appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il rapporto tra responsabilità civilistica del preponente e valutazione pubblicistica di affidabilità. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n. 2851 del 2025), individua le tre condizioni della responsabilità ex art. 2049 c.c.: rapporto di preposizione, fatto illecito del preposto, connessione tra incombenze e danno. Nel caso concreto tutte ricorrono: il dirigente preposto ai controlli ha emesso le false certificazioni facendo leva sulla propria posizione, in piena degenerazione dello svolgimento dei compiti assegnati.

Il TAR aveva scisso la responsabilità del dirigente da quella della società. La Corte ritiene errata tale impostazione: l’assenza di altri soggetti in grado di controllare l’operato del responsabile costituisce fattore di aggravamento, non di affievolimento, della responsabilità dei vertici. Le false attestazioni si sono tradotte in una prolungata assenza di controlli, riconducibile alle significative carenze esecutive e alle inadempienze particolarmente gravi di cui all’art. 98, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 36 del 2023, oltre che all’art. 13.7 del Disciplinare sui sistemi di qualificazione.

La difesa dell’operatore eccepiva una indebita sovrapposizione tra responsabilità vicaria e giudizio di affidabilità. La Corte la respinge: le due sfere si integrano, perché la prima costituisce criterio di giudizio della seconda. La responsabilità indiretta integra quindi grave illecito professionale e può fondare un giudizio discrezionale di inaffidabilità dell’organismo societario nel suo complesso.

I motivi riproposti sono rigettati. La violazione dell’art. 13.7 basta a integrare il giudizio di inaffidabilità. L’art. 13.2 concerne ipotesi di scarso rendimento, l’art. 13.3 l’esclusione definitiva e non la sospensione. Le fattispecie ulteriori ex art. 169 hanno carattere integrativo rispetto all’art. 98. La censura sulla illegittimità derivata delle risoluzioni contrattuali è inammissibile, spettando tali aspetti all’AGO.

Il secondo motivo è infondato. Le misure di autopulizia sono state concrete e tempestive: sospensione del preposto, istituzione dell’organismo di vigilanza, licenziamento. La committente si è limitata a un non liquet, affermando in modo ellittico l’inidoneità senza spiegarne le ragioni. La motivazione avrebbe dovuto essere più stringente, trattandosi di sospensione da un sistema di qualificazione con effetti su un numero indeterminato di gare future. L’appello è rigettato e la sentenza confermata con diversa motivazione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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