Ius variandi bancario e aumento del canone (ABF Collegio di Bologna n. 1313 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La variazione in aumento del canone annuo di un conto corrente costituisce esercizio legittimo dello ius variandi previsto dall’art. 118 TUB quando l’inflazione, quale condizione economica generale, presenti un collegamento effettivo con le nuove condizioni contrattuali. Il giustificato motivo non esonera tuttavia l’intermediario dal rispetto dei canoni di proporzionalità e trasparenza. L’Arbitro può accertare l’esistenza del giustificato motivo, ma non può correggere la misura dell’aumento né disporre il rimborso degli importi addebitati, perché il riproporzionamento del canone presuppone una modifica del contratto estranea ai poteri dell’ABF. Le domande che richiedono il ripristino di condizioni contrattuali o la rimodulazione delle stesse sono pertanto inammissibili.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente stipulato nel 2017, contestava la proposta di modifica unilaterale comunicata il 14.04.2025, con cui l’intermediario elevava il canone annuo di gestione da 24 a 72 euro a decorrere dal 1° luglio 2025. Lamentava altresì che, nel corso del rapporto, erano stati progressivamente eliminati il rimborso dell’imposta di bollo, gli interessi creditori promozionali e gli eventi-sconto sul canone.
Chiedeva quindi che fosse dichiarata illegittima e inefficace la proposta del 2025, con rimborso di quanto addebitato, e che fossero dichiarate illegittime le modifiche degli ultimi cinque anni, con condanna al rimborso di 120 euro. In via subordinata domandava la rimodulazione degli aumenti in misura proporzionata all’inflazione. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità delle domande generiche ed esplorative e chiedeva il rigetto nel merito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha incentrato l’analisi sulla sussistenza del giustificato motivo richiesto dall’art. 118 TUB a fondamento dello ius variandi. Ha richiamato la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26498/2018, secondo cui l’inflazione rientra tra le condizioni economiche generali idonee a giustificare la modifica delle condizioni contrattuali, purché sussista un collegamento effettivo con le nuove condizioni. Nello stesso senso la Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 5574 del 21.02.2007, che annovera tra gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario le variazioni delle condizioni economiche generali.
Su questa base il Collegio ha ritenuto legittimo l’esercizio dello ius variandi, valorizzando la documentazione prodotta dall’intermediario contenente le valutazioni compiute in ordine al fenomeno inflattivo. Ha richiamato in termini analoghi ABF Milano n. 2898/2023.
Il Collegio ha però sottolineato che la presenza del giustificato motivo non comporta automaticamente la correttezza dei calcoli dell’intermediario. Ha anzi reputato sussistente una sproporzione tra gli effetti del fenomeno inflattivo e l’aumento del canone operato. Tuttavia, poiché il riproporzionamento degli importi richiede una pronuncia di correzione del contratto, il Collegio ha concluso per l’inammissibilità della domanda di rimborso, che presuppone un ricalcolo del canone esulante dalla sua competenza.
Analoga conclusione per la domanda relativa alle modifiche degli ultimi cinque anni. Il Collegio ha respinto per infondatezza le eccezioni dell’intermediario sulla genericità e natura esplorativa del ricorso e sul superamento del limite temporale di competenza, ma ha comunque ritenuto la domanda inammissibile perché il suo accoglimento avrebbe richiesto un intervento sul contratto non consentito all’ABF. Lo stesso vale per la domanda subordinata di ripristino degli eventi-sconto e di rimodulazione del canone.
Il ricorso è stato quindi respinto, con una stigmatizzazione del comportamento dell’intermediario, cui è stata raccomandata una condotta più conforme a buona fede e correttezza.
Nota della Redazione
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