Finestre mobili applicabili anche agli invalidi per la pensione anticipata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22221 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla legge n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle finestre mobili previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in legge n. 122 del 2010, si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’80%. L’ambito soggettivo della norma è individuato in modo ampio e ricomprende non solo i soggetti che maturano il diritto alle età ordinarie, ma anche tutti coloro che “negli altri casi” accedono al pensionamento alle età previste dagli specifici ordinamenti. La riforma Fornero non ha eliminato la disciplina delle finestre per tali soggetti: la soppressione disposta dall’art. 24, comma 5, del D.L. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, con decorrenza dall’1 gennaio 2012, riguarda esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti dai commi successivi della medesima norma.

Il Fatto

La vicenda riguarda il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in favore di un lavoratore invalido all’80%. Il controricorrente aveva ottenuto, nei gradi di merito, l’accertamento del proprio diritto alla decorrenza del trattamento dalla data di maturazione dei requisiti previsti dalla legge.

La Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione di primo grado, escludendo l’applicazione del differimento di dodici mesi — la finestra mobile — disposto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, per gli invalidi in misura non inferiore all’80%. I giudici di secondo grado avevano ritenuto che il sistema delle finestre fosse venuto meno per effetto dell’art. 24, comma 5, del D.L. n. 201 del 2011. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, entrambi formulati ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Cassazione esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, e li ritiene entrambi fondati. Il primo motivo censura la sentenza impugnata per aver escluso la generale applicazione della disciplina delle finestre agli invalidi. Il secondo motivo contesta la ritenuta caducazione del sistema delle finestre per effetto della riforma Fornero.

La Corte muove dal principio già affermato in precedenti conformi, espressamente richiamati: Cass. n. 29191 del 2018, Cass. n. 32591 del 2018, Cass. n. 15964 del 2019, Cass. n. 17278 del 2020, Cass. n. 37697 del 2021, Cass. n. 30791 del 2022 e Cass. n. 5059 del 2023.

Il Collegio richiama il principio di diritto secondo cui, in tema di pensione di vecchiaia anticipata, il regime delle finestre di accesso previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’80%. Tale conclusione si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione. La disposizione estende il differimento non solo a chi matura il diritto alle età ordinarie, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” accedono al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti.

La Corte affronta poi l’argomento, già respinto in precedenza, secondo cui la riforma Fornero avrebbe eliminato il sistema delle finestre mobili. L’art. 24, comma 5, del D.L. n. 201 del 2011, con decorrenza dall’1 gennaio 2012, ha effettivamente soppresso il sistema. Tuttavia — si legge nel provvedimento — tale intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell’età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata. Per costoro resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle ridefinite per il pensionamento di vecchiaia, e permane, di converso, la disciplina sulle finestre di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12.

La Corte richiama anche il precedente più recente, Cass. n. 24614 del 2023, in motivazione. A tali principi va assicurata continuità. Il criterio di diritto enunciato si applica quindi anche a questo giudizio, con conseguente accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata viene cassata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata senza considerare il periodo di dodici mesi della finestra mobile. La causa è rinviata per un nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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