Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per adempimento sopravvenuto (TAR Lombardia n. 4121 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione della sentenza passata in giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso il giudizio. In tal caso, poiché l’adempimento è successivo alla instaurazione della controversia, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’Amministrazione resistente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una pronuncia che accertava il proprio diritto alla percezione dell’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici dal 2016 al 2021, con condanna dell’Amministrazione al pagamento della complessiva somma di euro 5.883,43, oltre interessi.
Non essendo intervenuta l’esecuzione spontanea della sentenza, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. dinanzi al TAR Lombardia. L’Amministrazione si è costituita per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in prossimità della camera di consiglio, la ricorrente aveva depositato una nota con cui dichiarava che l’Amministrazione aveva nel frattempo dato esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto.
Alla luce di tale sopravvenienza, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità sostanziale o processuale che il ricorrente potesse ancora conseguire dall’esito del giudizio di ottemperanza.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha osservato che l’adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Tale circostanza ha determinato la condanna dell’Amministrazione resistente al rimborso delle spese, liquidate in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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