Revoca nulla osta e flussi ingresso obbligo termine nuovo datore (TAR Liguria n. 261 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro, disposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, non è circoscritta agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, ma si estende a ogni ipotesi di carenza dei requisiti prescritti per l’ingresso, compresa l’assenza dei settori produttivi ammessi dal decreto-flussi. Tale revoca integra una fattispecie di decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di potere vincolato, e non genera alcun affidamento incolpevole in capo allo straniero, poiché la legge consente i controlli successivi al rilascio del titolo. Tuttavia, qualora il modulo informatico per la domanda non preveda un blocco automatico dei codici Ateco non ammessi, i canoni di buona fede e collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 impongono alla Prefettura di assegnare allo straniero un congruo termine per individuare un nuovo datore di lavoro operante in settore consentito.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario ha impugnato il decreto con cui la Prefettura ha respinto l’istanza di ammissione nello Stato presentata da una connazionale per assumerlo con contratto di lavoro subordinato, nell’ambito della programmazione dei flussi per l’anno 2021 di cui al d.p.c.m. 21 dicembre 2021. Lo Sportello Unico aveva inizialmente rilasciato il nulla osta e lo straniero aveva ottenuto il visto, giungendo in Italia. In seguito l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha espresso parere contrario, rilevando che il settore del commercio ortofrutticolo non rientrava tra quelli ammessi dal decreto-flussi, con conseguente revoca del nulla osta.

Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione, chiedendo di poter sostituire il datore di lavoro con altro munito di codice Ateco ammesso. L’Amministrazione si è costituita opponendo l’infondatezza del ricorso. In sede cautelare il Tribunale aveva accolto la domanda, ravvisando il pericolo di espulsione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’iter procedimentale e individua la questione nella legittimità della revoca del nulla osta e nelle conseguenze che ne derivano per lo straniero già entrato in Italia. Richiama l’art. 42 del d.l. n. 73/2022, che ha introdotto un iter semplificato per i flussi 2021 e 2022, prevedendo il rilascio del nulla osta anche in assenza delle informazioni ostative e la revoca in caso di sopravvenuto accertamento delle stesse.

Secondo il Tribunale la revoca non si limita alle sole situazioni impeditive degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, ma comprende ogni carenza dei requisiti, come la capacità economica del datore, l’asseverazione o lo svolgimento dell’attività nei settori contemplati dal decreto-flussi, richiamando TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 65 del 2024, TAR Marche n. 634 del 2023, TAR Valle d’Aosta n. 57 del 2023 e TAR Calabria, Catanzaro, n. 1538 del 2023. La revoca è qualificata come revoca sanzionatoria, espressione di potere vincolato, poiché diversamente il sistema dei flussi verrebbe eluso.

Il Collegio esclude dunque l’affidamento incolpevole dello straniero: la legge consente verifiche successive al rilascio del titolo e l’Amministrazione non ha creato alcuna apparenza sulla spettanza del bene della vita. Rileva però un profilo di illegittimità: il modulo informatico non prevede un blocco automatico per i codici Ateo non ammessi, il che avrebbe impedito a monte l’invio di istanze palesemente difettose.

Su questa base, in applicazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, la Prefettura avrebbe dovuto concedere un termine congruo, almeno sei mesi, per reperire un nuovo datore di lavoro operante nei settori ammessi dal d.p.c.m. 21 dicembre 2021. Non risulta invece praticabile il permesso per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, contrario alle regole sui flussi. Il Tribunale osserva inoltre la possibile sussistenza dei presupposti della protezione speciale ex art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, richiamando Cass. civ., sez. lav., ord. n. 15645 del 2023.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento nei limiti indicati: l’Amministrazione dovrà assegnare il termine per sostituire il datore e, in caso di impresa idonea, ammettere il ricorrente nella quota per lavoratori subordinati non stagionali. Spese compensate, con refusione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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