Foglio di via illegittimo se il destinatario ha dimora abituale nel Comune (TAR Calabria n. 1465 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 può essere disposto solo nei confronti di chi si trovi in un Comune diverso da quello di residenza o dimora abituale. La presenza deve essere ingiustificata, cioè priva di un collegamento affettivo o familiare con il luogo da cui si ordina l’allontanamento. Il Questore non può limitarsi a rilevare la residenza anagrafica, ma deve accertare la dimora effettiva e i legami stabili del destinatario: l’omessa valutazione di tali elementi integra vizio istruttorio e violazione della norma. Il provvedimento è dunque illegittimo quando la pubblica amministrazione afferma l’assenza di interessi nel Comune in contrasto con la documentazione di causa.

Il Fatto

Il ricorrente è stato sottoposto a controllo e tratto in arresto in un Comune per detenzione di sostanze stupefacenti. All’esito, il Questore della Provincia di Catanzaro ha adottato due provvedimenti: un foglio di via obbligatorio ex art. 2 d.lgs. n. 159/2011, con rimpatrio nel Comune di residenza e divieto di rientro per quattro anni, e un daspo urbano ex artt. 4 e 13 d.l. n. 14/2017, con divieto di accesso ai locali pubblici nelle vicinanze del luogo dell’arresto per cinque anni.

Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, formatosi il silenzio rigetto, e poi ricorso al TAR, deducendo la mancanza dei presupposti, il difetto di proporzionalità, la violazione delle garanzie procedimentali e l’illegittimità costituzionale delle misure. L’amministrazione si è costituita per il rigetto. In sede cautelare è stata sospesa la sola ordinanza di rimpatrio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie in parte il ricorso. Il primo motivo, relativo al foglio di via, è fondato nei limiti dell’assorbente doglianza sulla dimora abituale. L’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 consente la misura solo nei confronti di chi si trova in un Comune diverso dai luoghi di residenza o dimora abituale. Nel caso concreto, pur risultando la residenza anagrafica altrove, gli atti di causa provano che il ricorrente dimorava stabilmente nel Comune da cui si ordina l’allontanamento: ivi è stata eseguita la perquisizione e ivi sono stati notificati gli atti del procedimento penale e le stesse ordinanze del Questore.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la previsione postula che la presenza sia ingiustificata, cioè priva di un collegamento affettivo o familiare (TAR Toscana, sez. IV, sent. n. 559/2025; TRGA Bolzano, n. 103/2025). La misura risulta quindi illegittima per violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 e per vizio istruttorio, non avendo il Questore considerato la dimora abituale e gli interessi familiari del ricorrente.

Il secondo motivo, sul daspo urbano, è infondato. Il ricorrente, posto in arresto per detenzione di stupefacenti, rientra tra i destinatari individuati dall’art. 13 d.l. n. 14/2017. Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Questore ha dato conto delle ragioni di urgenza che giustificano la deroga all’art. 7 legge n. 241/1990, coerentemente con la natura preventiva della misura. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 8765 del 2024 e Cons. Stato n. 4192 del 2013: il privato non può limitarsi a lamentare il difetto di partecipazione, ma deve allegare gli elementi che avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento. L’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 esclude comunque l’annullabilità in assenza di tale allegazione.

Il terzo motivo è infondato. Le misure sono previste da fonte primaria per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico e non violano l’art. 16 Cost.. Il potere del Questore non è vincolato, ma richiede un accertamento dei fatti e una valutazione discrezionale. Le norme non introducono alcuna norma penale in bianco, bensì misure amministrative di prevenzione, con esclusione della dedotta violazione dell’art. 25 Cost.

Il ricorso è quindi parzialmente accolto con annullamento della sola ordinanza di rimpatrio; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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