Quote di riserva e computo dei vincitori per merito nei concorsi pubblici (TAR Calabria n. 1464 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il candidato in favore del quale è prevista una riserva di posti e che, per il punteggio conseguito, si collochi tra i vincitori per merito va computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva. Il limite del 50% dei posti a concorso, previsto dall’art. 5 d.P.R. n. 487/1994, opera dunque sul complesso dei riservisti e non soltanto su quelli collocati in coda alla graduatoria. Il candidato dichiarato idoneo non vincitore è legittimato a contestare la graduatoria anche solo per conseguire un miglioramento di posizione, in vista di un eventuale scorrimento. È inammissibile il ricorso incidentale proposto da chi, titolare del medesimo interesse del ricorrente principale, avrebbe dovuto impugnare in via principale nel termine di decadenza.

Il Fatto

Il ricorrente partecipa al concorso per titoli ed esami indetto per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A022, in Calabria. Supera le prove ma non si colloca tra i vincitori. Impugna quindi la graduatoria definitiva, sostenendo che la quota di riserva del 50% dei posti sia stata superata.

L’amministrazione eccepisce il difetto di interesse, rilevando che, anche scomputando i riservisti, il punteggio del ricorrente resterebbe inferiore a quello dell’ultimo vincitore per merito. Il ricorrente propone motivi aggiunti avverso i successivi decreti di rettifica e scorrimento; alcuni idonei non vincitori propongono ricorso incidentale. Una controinteressata chiede l’estromissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso incidentale di una concorrente e dispone l’estromissione della controinteressata, non incisa dall’eventuale accoglimento. Dichiara poi inammissibile il ricorso “incidentale” degli idonei non vincitori: essi sono titolari del medesimo interesse dell’azione principale e avrebbero dovuto impugnare in via principale entro il termine di decadenza. Il ricorso incidentale presuppone un interesse diverso e contrapposto, di natura conservativa; diversamente si consentirebbe di riaprire i termini tramite l’altrui impugnazione.

Nel merito, il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di interesse. Richiamando il principio secondo cui il candidato idoneo non vincitore è legittimato a contestare la graduatoria per ottenere un miglioramento di posizione in attesa di scorrimento, rileva che l’interesse è rafforzato dal giudizio pendente avanti al Giudice del Lavoro per il riconoscimento di punti aggiuntivi.

La questione centrale concerne il computo dei riservisti. L’amministrazione aveva considerato “riservisti” solo i vincitori collocati in coda alla graduatoria, ritenendo gli altri vincitori per solo merito, a prescindere dal possesso del titolo di riserva. Il Collegio ribadisce l’orientamento già espresso in sede cautelare, confortato dal Cons. Stato, sez. VI, n. 150 del 2014: quando il candidato riservatario si colloca tra i vincitori per merito, soddisfa al contempo l’interesse costituzionale alla selezione dei migliori e quello della legge alla presenza di soggetti dotati delle caratteristiche che giustificano la riserva.

Ne deriva che l’amministrazione, nel verificare il rispetto del limite del 50% dei posti, avrebbe dovuto computare anche i vincitori in possesso di un titolo di riserva. Verifica che il sistema informatizzato ministeriale non ha effettuato. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente.

L’effetto conformativo impone il riesame della posizione del ricorrente secondo i principi enunciati e la conseguente ricollocazione nella posizione spettante. Le spese sono compensate, salvo il contributo unificato posto a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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