Porto d’armi e legame di parentela con soggetti contigui a cosca mafiosa (TAR Calabria n. 2232 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di parentela o di affinità con un soggetto pregiudicato, non convivente, non costituisce di per sé, in assenza di ulteriori elementi, indice di capacità di abuso delle armi: l’amministrazione deve valutare l’incidenza di tale circostanza sul giudizio di affidabilità, dovendo emergere elementi da cui desumere l’effettivo rischio di abuso, come il possibile impossessamento dell’arma da parte del familiare. A fronte di tale regola, il rapporto di parentela con soggetti gravati da precedenti penali e ritenuti contigui a una cosca mafiosa è elemento di per sé sufficiente a gettare un’ombra sull’affidabilità dell’interessato circa il corretto uso delle armi. Il dovere della p.A. di esaminare le memorie prodotte a seguito del preavviso di rigetto non impone una confutazione analitica delle allegazioni, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto il 20 febbraio 2024 il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo. Dopo il preavviso di rigetto, la Questura provinciale ha respinto l’istanza osservando il legame di parentela con una persona deceduta a seguito di attentato riconducibile alla criminalità organizzata e con altra persona, anch’essa deceduta, gravata da segnalazione incompatibile con le autorizzazioni in materia di armi.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere l’amministrazione valutato le deduzioni difensive. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 43 del R.D. n. 773/1931, che esclude il rilascio della licenza a chi non mantenga una buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi. Rispetto ai rapporti di parentela il Giudice distingue una regola generale e un’eccezione.

Quanto alla regola, la sussistenza di un mero rapporto di parentela o affinità con un soggetto pregiudicato ma non convivente non è di per sé, in assenza di ulteriori elementi, indice di capacità di abuso: occorre che emergano circostanze da cui desumere l’effettivo rischio, quale il possibile impossessamento dell’arma da parte del familiare.

A fronte di tale regola, il TAR richiama la giurisprudenza del Giudice di appello, secondo cui il rapporto di parentela con soggetti gravati da precedenti penali e ritenuti contigui a una cosca mafiosa è elemento di per sé sufficiente a gettare un’ombra sull’affidabilità dell’interessato (Cons. Stato, Sez. III, n. 7813/2022).

Nel caso concreto il giudizio di inaffidabilità non deriva dal rischio di appropriazione delle armi da parte dei familiari, deceduti anche a seguito di attentato, ma da circostanze che, secondo una logica probabilistica e la finalità preventiva del diniego, indicano che il ricorrente, figlio di un soggetto assassinato in un attentato riconducibile alla criminalità organizzata, vive in un contesto socio-familiare connesso alla consorteria mafiosa, con le conseguenti ricadute in termini di inaffidabilità all’uso delle armi. La motivazione non è quindi illogica, considerata la discrezionalità rimessa all’amministrazione.

Quanto alla mancata valutazione delle memorie, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il dovere di esame non comporta una confutazione analitica delle allegazioni, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa (TAR Lazio, Sez. V, n. 12/2025; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5323/2025). L’incensuratezza e l’attuale residenza non valgono a scardinare il rischio di contiguità mafiosa. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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