PEF nell’offerta tecnica e garanzia di verifica di sostenibilità (TAR Calabria n. 2224 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la clausola della legge di gara che impone ai concorrenti di inserire il piano economico finanziario, corredato dei dati economici, nella busta dell’offerta tecnica. Tale previsione determina una commistione tra offerta tecnica ed economica idonea, anche solo potenzialmente, a influenzare la valutazione della commissione giudicatrice. La stazione appaltante è tenuta a verificare l’adeguatezza e la sostenibilità del Piano Economico Finanziario prima dell’attribuzione del punteggio economico e la verifica deve risultare dalla verbalizzazione, non essendo sufficiente l’allegazione che essa sia stata svolta. Nel procedimento di scelta del contraente, il concorrente che anticipi alla stazione appaltante il contenuto della propria offerta economica prima dell’apertura delle buste viola il principio di segretezza dell’offerta e deve essere escluso.
Il Fatto
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della concessione novennale della gestione di una Residenza Sanitaria Assistenziale per sessanta posti letto, con importo a base d’asta di novecentomila euro e canone minimo annuo di centomila euro. Alla gara hanno partecipato tre operatori. La commissione ha collocato al primo posto l’aggiudicataria, al secondo il Centro Clinico San Vitaliano e al terzo il raggruppamento capeggiato dalla ricorrente.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione deducendo la violazione dei principi di segretezza e di separazione delle offerte, la mancata verifica dei piani economico finanziari, il mancato rispetto dei criteri ambientali minimi e la genericità dei criteri di valutazione. L’amministrazione e l’aggiudicataria si sono costituite; quest’ultima ha proposto ricorso incidentale e motivi aggiunti, sostenendo che la ricorrente aveva essa stessa svelato la propria offerta economica con una nota di riscontro a una richiesta di chiarimenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto fissato l’ordine di esame. L’accoglimento del ricorso incidentale escludente non determina l’improcedibilità del ricorso principale, che conserva l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara; pertanto si esamina prima il gravame principale, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 7323 del 2025. La parte può inoltre graduare i motivi, salvo il limite dell’art. 34, comma 2, c.p.a. richiamato da Ad. Plen. n. 5 del 2015.
Il primo motivo del ricorso principale è infondato. La richiesta di chiarimenti proveniva dal RUP ed era diretta a chiarire come interpretare la voce dell’offerta economica, senza presupporre la conoscenza del contenuto della busta e senza imporre ai concorrenti di svelarlo.
È invece fondato il secondo motivo. L’art. 23 del disciplinare imponeva alla commissione di verificare l’adeguatezza e la sostenibilità del piano prima dell’assegnazione del punteggio economico, in coerenza con Cons. Stato, Sez. V, n. 6168 del 2020. Nei verbali non risulta documentata alcuna verifica, e la verbalizzazione assolve una funzione di prova che nel caso concreto non è stata assolta nemmeno aliunde. L’accoglimento assorbe i motivi aggiunti volti a contestare l’esito di quella verifica.
Quanto ai motivi aggiunti sul PEF nelle buste tecniche, il Tribunale esclude la tardività dell’impugnazione dell’art. 18 del disciplinare, non trattandosi di clausola escludente né di disposizione abnorme, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 4301 del 2021. La clausola è però illegittima: l’allegazione del piano all’offerta tecnica era in grado di influenzare i commissari, in applicazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, da intendere in senso relativo e da verificare sul caso concreto (Cons. Stato, Sez. V, n. 5006 del 2025). Ne segue l’annullamento dell’intera procedura.
Il ricorso incidentale è tempestivo e fondato. La ricorrente, con la nota di riscontro, aveva indicato il canone complessivo annuo offerto e il relativo incremento prima dell’apertura delle buste economiche, avvenuta l’11 marzo 2025. La violazione del principio di segretezza ne imponeva l’esclusione (TAR Campania, Sez. V, n. 845 del 2023). Il Tribunale dichiara quindi l’inefficacia del contratto, differita al completamento della nuova gara o comunque a sei mesi dalla pubblicazione, e rigetta la domanda risarcitoria, essendo la ripetizione della gara idonea a sanare la lesione.
Nota della Redazione
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