L’ordine di sgombero è atto esecutivo della demolizione e non autotutela possessoria (TAR Sicilia n. 2111 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di sgombero e di immissione in possesso adottata all’esito del procedimento repressivo degli abusi edilizi non costituisce esercizio dell’autotutela esecutiva prevista dall’art. 823, comma 2, cod. civ., ma rappresenta l’atto terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale. Essa trova fondamento nell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, a norma del quale l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione costituisce titolo per l’immissione nel possesso. Ne consegue che il previo accertamento della natura di bene patrimoniale indisponibile non è presupposto di legittimità dell’atto, restando irrilevante il richiamo alla tutela civilistica del possesso. Trattandosi di atto vincolato e tipizzato, non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile per il quale era stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, impugnava l’ordinanza di sgombero e di immissione in possesso adottata dal Comune. La richiesta di condono era stata respinta con provvedimento del 2019; seguivano l’ordine di demolizione, l’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale e, infine, il provvedimento impugnato.

La ricorrente deduceva l’assenza di una deliberazione consiliare di destinazione a finalità pubbliche e, di conseguenza, la natura di bene patrimoniale disponibile, con necessità di ricorrere agli ordinari mezzi civilistici di tutela del possesso. Lamentava inoltre l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, prospettando la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama e condivide i principi espressi in una pronuncia di identica fattispecie, secondo cui il potere di autotutela esecutiva presuppone il previo accertamento della natura di bene patrimoniale indisponibile, ma a diversa conclusione si perviene quando l’ordinanza di sgombero costituisce l’atto terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e di acquisizione.

Il Tribunale sottolinea che i provvedimenti repressivi in materia edilizia sono dotati di esecutorietà e possono essere portati a esecuzione coattivamente senza intermediazione dell’autorità giudiziaria. L’ordinanza di sgombero è quindi attratto al sistema tipizzato delle sanzioni edilizie, con affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. f), cod. proc. amm.

La Corte richiama la recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 febbraio 2024, n. 1337, che ha confermato tale impostazione, precisando che l’amministrazione può legittimamente agire secondo le regole proprie dei poteri autoritativi di sgombero nell’ambito del procedimento repressivo-ripristinatorio. Nel caso concreto, non viene quindi in rilievo l’art. 823 cod. civ., bensì l’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, che attribuisce all’accertamento dell’inottemperanza il valore di titolo per l’immissione nel possesso, in coerenza con l’art. 21-ter della legge n. 241/1990.

Il secondo motivo è respinto in ragione della natura vincolata dei provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, per i quali non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. Quanto alla richiesta di conversione della demolizione in sanzione pecuniaria, il Collegio osserva che l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 prevede la demolizione per gli interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, e che la sanzione pecuniaria trova applicazione solo nelle fattispecie di parziale difformità dal titolo abilitativo. Il ricorso è pertanto respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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