Valutazione comparativa e chiamata del consiglio di dipartimento (TAR Toscana n. 459 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata dei professori universitari di prima fascia, la commissione giudicatrice assolve all’obbligo di valutazione comparativa mediante giudizi specifici e differenziati, anche solo attraverso la diversa aggettivazione dei profili, senza che sia necessario attribuire punteggi numerici o formare una graduatoria, ove il regolamento di ateneo rimetta al consiglio di dipartimento l’individuazione del candidato più meritevole tra gli idonei. La predeterminazione dei criteri non impone la fissazione del peso specifico di ciascun parametro, che finirebbe per irrigidire in senso meccanicistico il giudizio, purché i criteri non siano vaghi e consentano la ricostruzione dell’iter logico seguito. Il consiglio di dipartimento, quando più candidati siano dichiarati idonei, non può limitarsi al pedissequo recepimento delle indicazioni della commissione, ma deve svolgere un autonomo passaggio valutativo in chiave comparativa, con motivazione congrua sulle ragioni della prevalenza. I criteri esclusivamente quantitativi non sono utilizzabili per i settori non bibliometrici.

Il Fatto

Il ricorrente, professore universitario, impugna il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva per un posto di professore di prima fascia bandito dall’Università di Pisa, unitamente agli atti presupposti e ai verbali della commissione giudicatrice. Con successivi motivi aggiunti impugna altresì la delibera con cui il consiglio di dipartimento ha formulato la proposta di chiamata in favore del controinteressato, contestando le valutazioni sui titoli e sull’attività didattica.

Il ricorrente deduce l’omessa attribuzione di un punteggio numerico, la mancata individuazione del candidato comparativamente migliore e la lacunosità dei giudizi, l’illegittima predeterminazione dei criteri senza indicazione del loro peso, l’assenza di motivazione analitica sui titoli e, infine, l’illegittimità della chiamata per carenza di motivazione e illogicità. L’amministrazione e il controinteressato eccepiscono l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e ne chiedono il rigetto nel merito. Il Ministero chiede l’estromissione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dispone anzitutto l’estromissione del Ministero, non essendo state proposte censure avverse ad atti ministeriali di carattere generale, e richiama l’autonomia universitaria riconosciuta dall’art. 33 Cost. e dall’art. 6 della legge n. 168/1989, con il conseguente inquadramento dei docenti come dipendenti dell’ente e non dello Stato. La manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari.

Nel merito, la Corte ritiene che la commissione abbia effettivamente svolto la valutazione comparativa, pur senza attribuire punteggi ai singoli titoli. Dai giudizi emerge una graduazione di meritevolezza affidata alla diversità delle aggettivazioni, che consente di ricostruire il percorso argomentativo e di cogliere il minor grado di congruenza del profilo del ricorrente rispetto al settore, quanto a didattica, ricerca e pubblicazioni.

Il regolamento di ateneo, all’art. 6, comma 1, si limita a richiedere l’individuazione dei candidati idonei all’esito della valutazione comparativa, senza prevedere punteggi o graduatorie. Quanto ai parametri ulteriori invocati dal ricorrente, il Tribunale osserva che essi sono solo quantitativi e inapplicabili al settore concorsuale, rientrante tra quelli non bibliometrici secondo l’allegato B al D.M. n. 76/2012.

Il consiglio di dipartimento ha preso atto delle valutazioni della commissione senza svolgere una nuova comparazione, richiamandole espressamente. Il Tribunale conferma l’orientamento secondo cui, in presenza di più idonei, spetta al consiglio un autonomo passaggio valutativo, attenendosi ai parametri di logicità e ragionevolezza, richiamando TAR Toscana n. 519/2023.

Quanto ai criteri, la commissione ha declinato gli standard del D.M. n. 344/2011 in base alla specificità del settore: non è necessaria la loro esatta riproduzione, né la fissazione del peso di ciascun parametro, che produrrebbe un automatismo incompatibile con l’individuazione del candidato migliore, come chiarito da Cons. Stato n. 7586/2023 e da Cons. Stato Sez. VI n. 454 del 14.01.2021. Non è configurabile nemmeno un obbligo di valutazione analitica dei singoli titoli, essendo sufficiente un accertamento complessivo che renda intelligibili criteri e ragioni del giudizio, secondo TAR Veneto n. 748/2018. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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