Foglio di via obbligatorio: segnalazione al 112 valutata con i precedenti (TAR Calabria n. 697 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’adozione del foglio di via obbligatorio il giudizio di pericolosità sociale non può fondarsi su un episodio isolato, ma richiede elementi di fatto concreti, provati e complessivamente significativi. La segnalazione pervenuta sull’utenza del 112, sebbene generica, concorre con i precedenti di polizia documentati dall’amministrazione a integrare i presupposti degli artt. 1, comma 1, lett. c), e 2 del D. Lgs. n. 159/2011. Il provvedimento del questore è legittimo quando l’istruttoria dia conto di ripetuti comportamenti sintomatici di pericolosità, non essendo richiesta la prova di un reato né la contestazione formale dei fatti. La comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 assorbe le finalità conoscitive dell’istanza di accesso, che il destinatario può soddisfare mediante la partecipazione procedimentale ex art. 10.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Cosenza, Divisione Anticrimine, ha disposto il suo rimpatrio nel Comune di origine e l’allontanamento dal Comune di dimora, con divieto di ritorno per tre anni salva autorizzazione preventiva. Il provvedimento muove da una proposta della Compagnia Carabinieri, originata da un controllo nel corso del quale il ricorrente, gravato da precedenti di polizia e da avviso orale, era stato fermato a bordo di un’autovettura.
La segnalazione giunta al 112 riferiva di un uomo che seguiva da vicino un’automobilista, spaventandola. Il ricorrente deduce eccesso di potere sotto due profili: la violazione della sequenza procedimentale, per il mancato riscontro all’istanza di accesso, e il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla pericolosità concreta. Costituitisi il Ministero dell’Interno e la Questura, il ricorso giunge alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, rileva che l’amministrazione ha notificato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, in relazione agli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011, consentendo al destinatario piena facoltà di interloquire.
La possibilità di prendere visione degli atti e di presentare memorie, prevista dall’art. 10, avrebbe potuto soddisfare le medesime finalità conoscitive perseguite con l’istanza di accesso. Il motivo è pertanto infondato.
Sul secondo motivo, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 159/2011 individua tra i destinatari delle misure di prevenzione quanti, per il loro comportamento, debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. L’art. 2 consente al questore, con provvedimento motivato, di ordinare l’allontanamento a chi sia pericoloso per la sicurezza pubblica.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto — Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3781 del 2018 — il Collegio ribadisce che il provvedimento repressivo deve fondarsi su circostanze concrete, provate e complessivamente significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità.
L’episodio segnalato al 112 non resta però isolato. La nota della Questura documenta a carico del ricorrente una serie di vicende gravi, relative a atti osceni in luogo pubblico, molestie verso minore, atti contrari alla pubblica decenza e porto abusivo di armi. Nel loro insieme tali condotte configurano ripetuti comportamenti sintomatici di pericolosità sociale. L’amministrazione ha quindi individuato correttamente i presupposti della misura, senza difetto di istruttoria rilevante, e il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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