Risarcimento del danno da atto annullato: onere probatorio sul danno ingiusto (TAR Marche n. 349 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno conseguente a un provvedimento amministrativo annullato in sede giurisdizionale è risarcibile solo quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un danno ingiusto, la sua riferibilità causale all’atto illegittimo e la sua effettiva entità. L’annullamento per vizio di incompetenza non esonera dall’onere di provare che l’attività economica pregiudicata fosse legittimamente esplicabile entro i limiti dell’autorizzazione regionale vigente. Il giudice amministrativo, in difetto di tale prova, non può pronunciare una sentenza sull’an demandando al quantum ai criteri dell’art. 34, comma 4, c.p.a. e respinge la domanda nel merito, con spese compensate per ragioni equitative.
Il Fatto
La ricorrente, società a partecipazione maggioritaria del Comune di Morrovalle preposta alla gestione della discarica di prima categoria, era stata autorizzata dalla Regione Marche ad abbancare rifiuti speciali provenienti da altre regioni. Sulla base di tale titolo aveva stipulato, in data 3.07.2001, una convenzione per ricevere rifiuti dalla Regione Campania fino al 31.08.2001, poi rinnovata il 15.09.2001 con scadenza al 31.12.2001 e quantitativi aumentati.
La società deduceva che il decreto del Presidente della Provincia di Macerata n. 26 del 30.07.2001, imponendo la ricezione dei soli rifiuti di provenienza provinciale, aveva interrotto quella possibilità, riducendo drasticamente il fatturato. Il decreto era stato annullato dal TAR Marche con sentenza n. 307/2003, passata in giudicato per effetto dell’estinzione dell’appello. La ricorrente chiedeva quindi il risarcimento del danno emergente per il riadattamento delle vasche e del lucro cessante, quantificato in via principale in € 12.000.000 e in subordine negli introiti non riscossi della convenzione in scadenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter soprassedere dall’esame dell’eccezione di prescrizione, potendo la domanda essere decisa nel merito. In via sintetica ha osservato che i fatti da cui scaturisce la pretesa risarcitoria risalgono al periodo in cui la giustizia amministrativa era ferma nel sostenere la pregiudizialità amministrativa, poi superata dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2010. In quel contesto non era dunque rimproverabile alla ricorrente di aver atteso il passaggio in giudicato della sentenza n. 307/2003, essendosi in presenza di azione impugnatoria proposta tempestivamente. Il Collegio ha però escluso ogni rilevanza dell’actio iudicati ex art. 2953 c.c., non contenendo la sentenza alcuna condanna neppure generica.
Passando al merito, il Tribunale ha respinto la domanda di danno emergente per mancato assolvimento dell’onere probatorio: la ricorrente, pur avendo ribadito in replica la riserva di quantificazione in corso di causa, non ha allegato né prodotto prova dell’esistenza stessa dei costi di riadattamento.
Quanto al lucro cessante, il Collegio ha respinto la tesi della Provincia secondo cui l’annullamento per incompetenza non proverebbe la responsabilità, poiché il decreto aveva comunque prodotto effetti inibitori fino all’annullamento. Ha invece condiviso l’obiezione secondo cui la nota della Regione Marche dell’11.07.2001 limitava l’acquisizione di rifiuti extra regionali, essendo prioritaria la raccolta di quelli di provenienza provinciale: la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la compatibilità dei quantitativi pattuiti con quei limiti. Ha inoltre rilevato che l’acquisizione extra regionale era stata comunque preclusa da atti successivi non impugnati e che l’abbancamento oltre i limiti autorizzati avrebbe integrato attività illecita, escludendo l’ingiustizia del danno.
Il Collegio ha infine condiviso le deduzioni difensive secondo cui le fatture non dimostrano l’entità degli utili e il decreto non impediva l’esercizio dell’attività, ma solo l’abbancamento di rifiuti esterni, favorendo quelli interni, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto calcolare la differenza di quantità e tariffa applicando il principio della compensatio lucri cum damno. Il quadro probatorio è risultato insufficiente anche solo per statuire sull’an, con spese compensate.
Nota della Redazione
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