Divieto di caccia nel fondo chiuso anche con piccoli varchi (TAR Lombardia n. 507 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del divieto di esercizio venatorio nei fondi chiusi, l’art. 15, ottavo comma, l. n. 157/1992 e l’art. 37, quinto comma, l.r. Lombardia n. 26/1993 richiedono una delimitazione effettiva, con muro, rete metallica o altra chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20. La presenza di poche e piccole aperture lungo il perimetro, chiudibili in qualsiasi momento con un intervento elementare, non esclude la qualità di fondo chiuso, ma conferma la volontà del proprietario di precludere l’accesso ai terzi. Il divieto di caccia nel fondo chiuso costituisce deroga di stretta interpretazione alla regola generale dell’accesso per la caccia vagante e opera anche nei confronti del proprietario o conduttore. Il verbale di accertamento degli agenti fa piena prova dei fatti constatati fino a querela di falso, non proposta.
Il Fatto
La Polizia provinciale di Bergamo, con verbale dell’8 dicembre 2021, contestava al ricorrente di esercitare la caccia da appostamento fisso autorizzato in un fondo del comune di Clusone, assumendone la natura di fondo chiuso e la vicinanza a un immobile adibito ad abitazione.
La Regione Lombardia adottava quindi il decreto n. 17856 del 05/12/2022, disponendo la revoca dell’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia. La Sezione respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 215/2023, rilevando l’insussistenza del fumus boni iuris. Nel corso del giudizio interveniva la sentenza del Tribunale civile di Bergamo n. 2516/2023, resa su opposizione all’ordinanza-ingiunzione per la stessa infrazione, che escludeva la qualificazione del fondo come chiuso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla censura di errata applicazione dell’art. 15, ottavo comma, l. n. 157/1992. Il ricorrente deduceva l’esistenza di due aperture contrapposte al cancello carrale e l’assenza della tabellazione prescritta dall’art. 37 l.r. n. 26/1993. Il Tribunale osserva anzitutto che il verbale non menziona alcuna apertura e descrive il fondo come completamente recintato, salvo l’unico cancello necessario all’accesso.
Poiché il verbale fa piena prova fino a querela di falso, non proposta, le aperture documentate non possono essere considerate,非 essendo dimostrabile la loro esistenza alla data dell’accertamento. Il fondo deve quindi ritenersi chiuso e il provvedimento legittimo. Il Collegio ritiene comunque opportuno un approfondimento, muovendo dall’art. 842 cod. civ., che consente l’ingresso nel fondo per la caccia salvo che sia chiuso nei modi di legge o vi siano colture suscettibili di danno.
La disciplina venatoria integra la previsione codicistica e individua l’iter per vietare l’attività sul fondo, configurando una deroga di stretta interpretazione alla regola generale dell’accesso per la caccia vagante. Chiuso il fondo, nessuno vi può cacciare, neppure il proprietario o il conduttore. Dalla documentazione fotografica emerge che i due varchi interrompono per poche decine di centimetri la rete metallica e sono muniti di cancelletti in ferro con grate e offendicula, chiudibili in ogni momento.
Essi costituiscono dunque l’effettiva chiusura richiesta dalla norma. Anche in loro assenza, il fondo non sarebbe stato aperto ai cacciatori vaganti. In base alla ratio della disposizione, volta a precludere l’accesso, un fondo è chiuso quando è puntualmente delimitato da muro, rete o altra chiusura di altezza conforme, così da manifestare in modo univoco la volontà del proprietario di escludere i terzi. Le piccole aperture rinserrabili confermano tale volontà ed evitano che la disciplina possa essere elusa, trasformando il fondo in una riserva di caccia.
Quanto alla vicinanza dell’immobile, la documentazione non lascia dubbi sulla sua natura di abitazione, nonostante l’originaria destinazione a roccolo di cattura. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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