Fondo indennità fine servizio è pensione integrativa e delibera soppressiva è regolamentare (C.G.A.R.S. n. 329 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il fondo per la liquidazione dell’indennità di fine servizio, costituito dalla contrattazione collettiva e alimentato dai contributi dei dipendenti e del datore di lavoro, integra una forma di previdenza complementare e non una mera posta retributiva differita. La sua disciplina resta subordinata alle norme di legge che regolano i fondi pensione, originariamente poste dall’art. 14 l. n. 70 del 1975, poi dal d.lgs. n. 124/1993 e dalla l. n. 335/1995. La vigenza delle disposizioni regolamentari è ancorata alla vigenza dell’accordo sindacale che le prevede. Ne consegue che la delibera consortile di riordino del fondo, adottata in applicazione dello ius superveniens e con il consenso delle rappresentanze sindacali, ha natura regolamentare ed è esonerata dall’onere motivazionale ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. n. 241/1990.
Il Fatto
I ricorrenti, già dipendenti dei consorzi autostradali siciliani e transitati nel Consorzio per le Autostrade Siciliane, agiscono per l’annullamento della delibera consortile con cui nel 1998 è stato approvato il nuovo regolamento del Fondo indennità di fine servizio. Il nuovo atto aveva soppresso il fondo, incamerato le somme giacenti e i frutti maturati, eliminato gli organi di gestione e portato da trenta a novanta giorni il termine di pagamento dell’indennità.
I lavoratori chiedono l’applicazione della normativa previgente, la ricostituzione del fondo alle originarie condizioni contributive e, in via subordinata, il pagamento immediato della quota del 2% corrisposta direttamente fino al 1986. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, respinge il ricorso. Gli appellanti censurano la qualificazione del fondo come pensione integrativa, il difetto di motivazione e l’omessa pronuncia su alcune domande. Il Consorzio ripropone l’eccezione di tardività e sostiene la legittimità dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter superare le eccezioni preliminari in ragione dell’infondatezza dell’appello nel merito. La questione centrale riguarda la natura del fondo. Gli appellanti lo qualificano come fondo di cui all’art. 13 l. n. 70/1975, destinato alla liquidazione di un’indennità di anzianità a totale carico dell’ente. La Corte non condivide questa lettura.
Il fondo, previsto dall’accordo contrattuale del 1987 e già nella costituzione del 1977, si configura come forma di previdenza complementare del sistema obbligatorio pubblico, volta ad assicurare più elevati livelli di copertura. Esso risulta per un verso sottoposto alla disciplina legislativa, per altro verso alla contrattazione collettiva, anch’essa soggetta alle norme di rango legislativo. In tal senso depone lo stesso accordo del 2022 prodotto in atti, che richiama la natura regolamentare della delibera impugnata.
La Corte inquadra l’istituto tra i fondi pensione negoziali, chiusi o di categoria, costituiti da accordi tra sindacati e associazioni datoriali. Da ciò deriva che le regole e le prestazioni possono variare in base all’accordo collettivo, con la conseguenza che la vigenza delle disposizioni è ancorata alla vigenza dell’accordo sindacale. La gestione è affidata a enti o gestori specializzati secondo le disposizioni di legge.
Quanto alla natura della delibera, il Collegio afferma che essa è regolamentare per espressa disposizione di legge, come riconosciuto dalle stesse sigle sindacali. Richiamando il precedente del Cons. Stato, Sez. V, n. 7904 del 2020, si esclude l’onere motivazionale per i regolamenti, che partecipano della stessa natura della legge. La gestione dei fondi era inoltre incisa dall’art. 5 della l. n. 335/1995, che riserva l’autorizzazione ai soli fondi costituiti nelle forme del d.lgs. n. 124/1993. Su queste basi risultano infondati il primo, il secondo e il terzo motivo.
Il Collegio aggiunge che gli appellanti non hanno dato prova dell’interesse concreto, non controdeducendo ai vantaggi fiscali derivanti dal calcolo dell’imponibile ai fini IRPEF, e non hanno specificato l’interesse in relazione alla mancata opzione per la trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese per la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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