Forme strumentali e autentica delle firme, riammessa la lista elettorale (TAR Emilia-Romagna n. 361 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di presentazione delle liste elettorali, la regola secondo cui i fogli contenenti le sottoscrizioni, privi del contrassegno e dell’elenco dei candidati, devono essere uniti al frontespizio con elementi di congiunzione diversi dalla semplice spillatura, è espressione del principio di strumentalità delle forme ed è pertanto temperabile. Essa cede quando la volontà dei sottoscrittori di aderire a una determinata lista risulti in modo non equivoco da altri elementi, quali la dimensione ridotta del corpo elettorale, la numerazione progressiva e continua delle pagine, l’unicità del soggetto autenticatore e la corrispondenza tra le firme raccolte e quelle dichiarate. La mancata indicazione della qualità soggettiva dell’autenticante nella dichiarazione di autentica, prevista dall’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, degrada a mera irregolarità quando sia documentato che il sottoscrittore era titolare del relativo potere.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di candidato Sindaco, e il presentatore impugnano il verbale con cui la 1^ Sottocommissione Elettorale Circondariale ha escluso la lista e la collegata candidatura dalle elezioni amministrative di un Comune della provincia, indette per l’8 e il 9 giugno 2024.

L’esclusione si fonda su due rilievi. Il primo: i fogli con le sottoscrizioni dei presentatori, privi del contrassegno e dell’elenco dei candidati, erano uniti al frontespizio con una semplice spillatura, senza garanzia di riconducibilità delle firme alla lista. Il secondo: l’autentica non indicava la qualità soggettiva dell’autenticante, né recava timbro idoneo a desumerla, con conseguente invalidità delle sottoscrizioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune resistente, estromettendolo: l’atto impugnato non proviene da quell’Ente e la competizione riguarda un Comune diverso.

Nel merito, il Tribunale richiama i recenti approdi del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, espressi nelle sentenze n. 4211/2023, n. 4222/2023 e n. 4328/2023. Da esse ricava che la regola della congiunzione mediante timbri lineari o firme a scavalco risponde al principio di strumentalità delle forme e all’ottica di favore per la massima partecipazione elettorale, ma ammette temperamenti quando la volontà dei sottoscrittori emerga in maniera inequivoca da altri elementi.

Il Collegio individua tali elementi nel caso concreto: la ridotta dimensione del Comune, con soli due schieramenti in campo, che minimizza il rischio di confusione; la numerazione progressiva e senza interruzioni delle pagine dell’atto principale e degli atti separati; l’unicità del soggetto autenticatore, candidato della lista stessa; la corrispondenza tra il numero di sottoscrizioni presenti nei fogli spillati e quelle dichiarate nell’autentica.

Quanto al secondo motivo di esclusione, il Tribunale rileva che la firma dell’autenticante è perfettamente leggibile e che non è contestato che questi fosse consigliere comunale, con disponibilità documentata ad autenticare. Ne deriva che il soggetto era titolare del potere di autentica: la mancata indicazione della qualifica nella dichiarazione degrada dunque a mera irregolarità, inidonea a inficiare la validità delle sottoscrizioni.

Il ricorso è accolto: l’atto impugnato è annullato e la lista, con la collegata candidatura a Sindaco, è riammessa alla competizione. Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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