Diniego comunale legittimo per impianto fotovoltaico in zona agricola e limiti PTCP (Cons. Stato n. 6374 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il diniego di permesso di costruire opposto a un impianto fotovoltaico da realizzare in zona agricola tutelata dal PTCP quando l’amministrazione motivi in ordine al bilanciamento tra uso del suolo e tutela paesaggistica e idrogeologica, rilevando che la potenza richiesta supera di oltre quattro volte il limite fisiologico dei 200 kW. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 32/E del 2009, dettata per finalità fiscali, non è idonea a scalfire la norma di piano che ammette solo impianti funzionali alla produzione agricola. La mancanza di connessione con l’attività agricola è desumibile dalla separazione del fondo interessato rispetto agli altri terreni dell’impresa. Non sussiste disparità di trattamento ove i permessi comparativi riguardino aree di diversa classificazione. Il preavviso di rigetto non esige corrispondenza totale con il diniego finale, ben potendo l’amministrazione precisare le proprie ragioni in risposta alle osservazioni del privato. Accertata la legittimità del provvedimento, difetta il requisito per il risarcimento ex art. 2043 c.c.

Il Fatto

La società agricola ha acquistato il diritto di superficie su un’area agricola e ha chiesto il permesso di costruire per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 999,60 kW, subentrando nella pratica già avviata dal precedente titolare. Il Comune, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241 del 1990, ha negato il titolo rilevando il contrasto con l’art. 17, comma 7, del PTCP della Provincia.

Il TAR adito ha respinto il ricorso, dichiarando in via officiosa l’improcedibilità della domanda annullatoria e di quella risarcitoria per sopravvenuta carenza di interesse. In appello il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7384 del 2021, ha riconosciuto la lesione del contraddittorio e ha disposto la regressione in primo grado. Riassunto il giudizio, il TAR ha respinto nel merito il ricorso, ritenendo adeguatamente motivato il diniego. La società ha proposto nuovo appello, riproponendo anche la domanda di risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’analisi sulla ragione sostanziale del diniego, ricavabile dal provvedimento: l’istanza comporta un aumento di oltre quattro volte il limite fisiologico di 200 kW previsto per tale tipologia di impianti. Tale soglia esprime, secondo l’amministrazione, il corretto bilanciamento tra uso ordinario del suolo ed esigenze di tutela. La censura sulla carenza di motivazione in ordine al contemperamento degli interessi risulta perciò priva di fondamento.

Quanto al rapporto con la pianificazione provinciale, il Consiglio di Stato osserva che l’art. 17 del PTCP consente l’installazione degli impianti a soggetti con qualifica di imprenditore agricolo per opere strettamente inerenti all’attività. L’amministrazione ha quindi esercitato la propria discrezionalità in modo non irragionevole, considerando anche il carico insediativo delle strutture accessorie.

Il richiamo alla circolare n. 32/E del 2009 e alla nota ministeriale non muta l’esito: la connessione con l’attività agricola resta indimostrata, perché il fondo interessato dall’impianto è separato dagli altri terreni, collocati in altro Comune. La mera disponibilità di aree in forza di contratti di affitto non è sufficiente a integrare il requisito.

Sulla disparità di trattamento, la censura è smentita dal raffronto con impianti ricadenti in aree di diversa classificazione e compatibilità. Quanto alla corrispondenza tra preavviso e diniego, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’amministrazione non deve replicare ogni dettaglio dell’atto endoprocedimentale, ma può precisare le proprie posizioni anche autonomamente, purché non introduca ragioni del tutto nuove. Nella specie il diniego conferma il contrasto con lo strumento pianificatorio già segnalato, prende atto della rinuncia all’impianto minore e controdeduce alle osservazioni.

Infine, respinta l’eccezione di mutatio libelli o valutata l’emendatio come ammissibile, la domanda risarcitoria è infondata: la legittimità del provvedimento esclude il requisito dell’illecito ex art. 2043 c.c. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 17 c.p.

Tutte le 2 sentenze sull'art. 17 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *