L’ottemperanza non riedita il giudicato già attuato dal commissario ad acta (Cons. Stato n. 6375 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudicato suscettibile di esecuzione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm. è la sentenza di cognizione di primo grado, non la pronuncia di appello che integralmente la confermi. Quando l’esecuzione di quel dictum sia già stata affidata a un commissario ad acta e la relativa attività sia stata giudicata congrua e attuativa in un precedente giudizio, definitivamente vagliato nel doppio grado, è inammissibile un nuovo ricorso per ottemperanza che investa la sentenza di appello. La distinzione tra argomenti e statuizioni della decisione impedisce di fondare l’ottemperanza su passaggi motivazionali non necessari alla statuizione. La condanna alle spese del grado presuppone la soccombenza e la relativa valutazione resta discrezionale, sindacabile entro ristretti limiti.

Il Fatto

Un Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, transitato fuori ruolo presso i servizi di informazione e poi rientrato nei ruoli, aveva chiesto l’annullamento del decreto con cui era stato confermato nella qualifica di provenienza anziché essere inquadrato nella qualifica dirigenziale. Il TAR Sardegna, con sentenza n. 993/2018, aveva accolto solo in parte: ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera mediante scrutini virtuali, escludendo l’inquadramento automatico. La sentenza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato con la n. 9050/2022.

Il Ministero ha dato avvio all’esecuzione; l’attività è stata poi ritenuta non satisfattiva e affidata a un commissario ad acta, la cui opera è stata giudicata congrua dal TAR con la sentenza n. 707/2021, confermata dal Consiglio di Stato con la n. 3690/2022. Esaurita quella vicenda, il ricorrente ha promosso una nuova ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza di appello n. 9050/2022. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché il giudicato era già stato attuato. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo sostiene che il dictum da eseguire sarebbe quello della sentenza di appello n. 9050/2022, la quale, sostituendosi a quella di primo grado, avrebbe imposto scrutini virtuali in modo vincolato, per mero confronto tra posizioni e gradi, e non per titoli e merito comparativo come operato dal commissario.

Il Consiglio di Stato respinge la censura. Dalla motivazione e dal dispositivo della n. 9050/2022 emerge che quel collegio ha rigettato integralmente l’appello, senza riforma nemmeno parziale, dichiarando la manifesta infondatezza nel merito del gravame. La pronuncia si è conformata al precedente n. 5298/2022, secondo cui l’esito degli scrutini virtuali non è vincolato, salvo il caso in cui l’interessato abbia già conseguito negli Organismi un incarico corrispondente alla dirigenza; fuori da tale ipotesi l’amministrazione può attribuire o meno le promozioni, ma gli scrutini devono essere comunque svolti.

La Corte distingue tra argomenti e statuizioni: solo le seconde compongono il giudicato, mentre le motivazioni giuridiche su questioni non necessarie non ne ampliano il contenuto. Poiché la decisione di appello è perfettamente sovrapponibile a quella di primo grado, il giudicato suscettibile di esecuzione è la sentenza n. 993/2018, già pienamente attuata dal commissario ad acta in vece dell’amministrazione.

Quell’attuazione è stata riconosciuta corretta e integrativa del dictum dalle sentenze TAR n. 707/2021 e Cons. Stato n. 3690/2022. Non può quindi essere rimessa in discussione la sua esecuzione, già definitivamente vagliata nel doppio grado. La declaratoria di inammissibilità del nuovo ricorso per ottemperanza costituisce il punto decisivo della sentenza impugnata e va confermata.

Quanto al secondo motivo, il ricorrente è soccombente, avendo proposto un ricorso inammissibile: la condanna alle spese del primo grado è corretta. La compensazione rientra nella discrezionalità del giudice, sindacabile entro limiti ristretti, e non vi sono ragioni per modificare la regolamentazione adottata. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *